Diffamazione su Facebook anche senza nome dell'offeso
a cura di Giacomo Scortichini
Se il soggetto diffamato è individuabile non serve il nome.
La diffamazione a mezzo “ Facebook” integra un reato che si sostanzia intorno ad uno sviluppo
esponenziale dell’uso dei social network.
Un luogo aperto a chiunque dove creare interrelazioni, dialogare, costruire amicizie e purtroppo effettuarne anche un uso improprio; quello della diffamazioni con testi immagini, video che possono offendere “ l’altrui reputazione”.
Da un punto di vista normativo la condotta illecita è rinvenibile nell’articolo 595 del codice penale, posto a tutela della reputazione del cittadino.
In questa sede non intendiamo riprendere e approfondire gli elementi e le condotte che fanno insorgere il reato, bensì valutare una recente sentenza della Cassazione la n. 10762 del 2022 che ha statuito che “Non è elemento indispensabile indicare nome e cognome della persona offesa, essendo sufficiente che altri elementi riferibili al soggetto siano in grado di individuarlo in maniera inequivoca”.
E’ una sentenza estremamente importante perché fa emerge la volontà di andare oltre ad una lettura “formale” dell’offesa, per passare ad una interpretazione sostanziale, che vada a tutelare in concreto la reputazione del soggetto e non i suoi dati anagrafici.
Pertanto anche in assenza del nome è possibile far valere il proprio diritti difronte ad un atto diffamante perché il rilievo del riferimento, che non significa alludere, ma cogliere la volontà lesiva dell’agente, non può essere insussistente nel momento in cui la finalità venga comunque raggiunta; per cui nome o non nome è irrilevante.
Una condotta capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone ed è per questo che possiamo sicuramente riferirci ad una diffamazione aggravata.
Qualora sia dunque palese e ovvia la individuazione del soggetto offeso, diviene irrilevante al fine della configurazione del reato l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa.
"Vi è da aggiungere che non è elemento essenziale il fatto che il soggetto offeso sia stato individuato da tutti i soggetti che hanno avuto accesso al testo all’immagine o al video, essendo bastevole un numero limitato di persone, che possano convenire sulla esatta individuazione del soggetto oggetto della diffamazione, in funzione della natura dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali."
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