Diffamazione a mezzo stampa, esclusione punibilità
a cura di Giacomo Scortichini
Quando non è punibile la diffamazione a mezzo stampa.
Da nord a sud, molti hanno visto prevalere la causa di esclusione della punibilità del fatto, e la cosa ci fa piacere perché se è giusto garantire la reputazione e l’onorabilità del soggetto, è anche lecito tutelare chi ha agito, in misura proporzionale, a causa di provocazione o per aver subito un fatto ingiusto altrui.
L’articolo 595 del codice penale afferma che : “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio , le pene sono aumentate”.
Gli aspetti sostanziali che configurano il reato sono “ l’assenza dell’offeso”, perché se l’offesa avvenisse alla presenza del soggetto dovremmo parlare di “Ingiuria”, reato depenalizzato e che prevede sanzioni molto più lievi; per cui qualora vi trovaste nella condizione di non riuscire proprio a resistere dall’esternare delle espressioni non propriamente concilianti è preferibile farlo “ in faccia”, si rischia molto meno e poi volete mettere la soddisfazione.
Un altro elemento che integra il reato è quello che la comunicazione diffamatoria deve essere effettuata “ a più persone”, anche in tempi diversi.
Altro elemento determinante del reato è la “ determinazione del fatto”, intendendo con ciò l’esclusione di una condotta lesiva “ astratta”, bensì determinata e determinabile.
Per quanto concerne il “ mezzo stampa” si fa riferimento a qualsiasi strumento di comunicazione atto a riferirsi ad un numero indefinito di persone.
Il reato di diffamazione non richiede un “dolo specifico” essendo sufficiente la volontà di offendere la vittima in presenza di più persone.
Dunque l’esclusione della punibilità del fatto è strettamente correlata alla provocazione o al danno ingiustamente subito. Per cui, l’essere stato trattato senza il dovuto rispetto, genera il bisogno di esternare questo disagio, questa onta subita, per recuperare il rispetto negato. Questo stato di ira, di frustrazione spesso possono indurre a descrivere le persone, artefici della provocazione o del danno ingiusto, per ciò che sono, senza i filtri del quieto vivere, e spesso i giudizi possono risultare non propriamente lusinghieri.
Qui, la presunta condotta diffamatoria, ha solo lo scopo di mitigare il dolore, magari causato da una condotta non penalmente rilevante, ma comunque sufficiente ha creare una profonda offesa e umiliazione, quindi uno stato di sofferenza.
In questo reato il rischio e quello di confondere la forma con la sostanza; infatti nel caso di condotte provocatorie o in grado di causare un danno ingiusto, il fatto che siano avvenute anche nel solco di un formale rispetto, non può escludere gli effetti negativi che hanno saputo produrre.
Inoltre l’esclusione della punibilità può essere rinvenuta nell’articolo 21 della Costituzione, vale a dire nel diritto di cronaca e di critica; quando la “presunta diffamazione” sia riferita all’esercizio di un proprio diritto, articolo 51 del c.p., o nell’aver portato a conoscenza di fatti veri e pertinenti una comunità che può in qualche misura sentirsi partecipe, o esprime in tal senso un proprio parere o interesse.
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