Danno al paziente e responsabilità penale del medico.
a cura di Giacomo Scortichini
Danno al paziente e condotta lesiva del medito.
La Cassazione con sentenza n. 7355 del 2022 si esprime in merito al nesso causale che può o non può sussistere tra il danno patito dal paziente e la condotta del medico.
Vista la particolarità e se vogliamo l’unicità dei fatti, sono frequenti gli interventi della Cassazione in materia di nesso di causalità tra condotta medica e fatto lesivo.
E’ del tutto evidente che se è vero che possono sussistere dei casi in cui chi lamenta il fatto lesivo sia in cattiva fede al fine di raggiungere una qualche vantaggio ingiusto, è altrettanto vero che la risposta a queste sporadiche pretestuosità non deve e non può essere la “medicina da difesa”.
Perché se così fosse la vera patologia sociale sarebbe la mancanza di coraggio nell’assumersi le proprie responsabilità in una condotta deontologica che nega, alla radice, l’essenza della professione medica.
La condotta lesiva o omissiva va messa in correlazione con i parametri scientifici concernenti la regolarità degli accadimenti naturali, cioè la spiegazione casuale dei fenomeni naturali.
A tale proposito va ricordata l'introduzione dell'articolo 590 del codice penale che prevede una condizioni di non punibilità nel caso in cui medico, nel suo agire, si sia attenuto alle "linee guida" elaborate dagli enti incaricati dal ministero o le pratiche idonee in riferimento al caso concreto.
Per questo la Corte nella sentenza n. 7355 del 2022 a affermato la “teoria condizionalistica”, che ci dice che la condotta può essere ritenuta la causa lesiva solo se interpreta la “condicio sine qua non”, vale a dire che senza quella condotta l’evento non sarebbe potuto accadere.
L’articolo 41 del codice penale, in estrema sintesi, fa riferimento al principio di “equivalenza delle cause”, ed afferma che in presenza di una pluralità di cause, tutte idonee a produrre l’evento, le stesse sono valutate di pari valenza, ricordando però che, quando una di esse sia stata da sola idonea a far realizzare l'evento, tale principio non opera.
Tenuto conto che l’evento lesivo può ricondursi a cause sia “ simultanee, che preesistenti, che sopravvenute, spetta al giudice valutare quale sia stato l’apporto del soggetto alla verifica dell’evento.
Spetta dunque al Giudice valutare la sussistenza del nesso causale, non applicando il meccanismo “ controfattuale”, tramite il quale si elimina mentalmente il fattore condizionante onde valutare se l'evento si sarebbe ugualmente prodotto oppure no, ma ponendo la condotta in correlazione alle “ leggi scientifiche di copertura”; vale a dire verificare se un evento antecedente può ritenersi condizione applicabile alla causazione di futuri altri medesimi eventi.
Stiamo sostanzialmente riferendoci ad una correlazione di ipotetici eventi ripetuti che conducono ad una lettura probabilistica del nesso causale.
Ma in ambito penale questo non è sufficiente, dunque non basta porre in correlazione un accadimento, pur nell’ambito di una verità scientifica, serve sostanzialmente escludere la sussistenza di fattori causali alternativi, che non è ottenibile in via probabilistica ma in via logica.
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