Confisca, come agisce

a cura di Giacomo Scortichini

La confisca dei beni frutto del reato.

L’articolo 240 del codice penale statuisce che:
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:


- delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati
- nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti
- delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna”.

Bisogna premettere che le evidenze del legislatore assegnerebbero alla confisca una funzione atta a prevenire condotte pericolose.
Infatti il possesso di cose che sono funzionali al reato, o che ne sono il prodotto o il profitto, potrebbero indurre a comportamenti criminali.
Dunque ci stiamo riferendo ad una volontà legislativa tesa alla prevenzione del reato, proprio attraverso la sottrazione, dunque la confisca, di ciò che potrebbe consentire ed indurre a delinquere.
In dottrina le finalità non appaiono così univocamente orientate, infatti si ritiene che la confisca possa connotarsi come misura afflittiva.
Il fatto che la confisca possa essere “Facoltativa” o “ Obbligatoria”, ad una attenta analisi dell’articolo, ci dice che la facoltà del giudice di ordinare la confisca si riferisce alle cose che:
- Servivano o furono destinate a commettere il reato
- Le cose che ne sono il prodotto (la cosa materiale che trae origine dal reato)
- Le cose che ne sono il profitto( il guadagno dal reato)
In questo caso il giudice deve valutare la stretta correlazione tra questi elementi e il fatto illecito, al fine dunque, in via preventiva, di sottrarre, al potenziale reo, ciò che potrebbe consentigli o indurlo a commettere il reato.
Appare evidente che per una completa valutazione dell’opportunità di procedere alla confisca, il giudice dovrebbe inserire anche la valutazione della “pericolosità del soggetto” che si è reso colpevole del reato.
A questo punto potremmo parlare di una misura tesa a prevenire altri illeciti penali, appunto mettendo in correlazione la “pericolosità sociale del soggetto” con la pericolosità degli “elementi oggetto della confisca”.
Per quanto riguarda l’obbligatorietà della confisca questa viene ordinata:
- Per le cose che sono il prezzo ( quanto riceve il reo, quale compenso per commettere il reato)
- Per la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
In questo caso trattandosi di “confisca obbligatoria”, la natura della misura, vale a dire afflittiva o preventiva, è pressoché irrilevante, in quanto sottratta dalla valutazione del giudice circa la sua applicabilità.
Inoltre la confisca può essere “diretta”, quando è ordinata verso i beni che costituiscono il profitto o il prezzo ricavato dal reato, mentre ci possiamo riferire ad una “confisca per equivalente” quando si agisce sui beni del reo per un valore, appunto di pari entità a quello realizzato dal reato.

La confisca non si applica se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato.
La confisca non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Infine vi è da considerare quanto statuito dalla Sentenza della Cassazione n. 27421 del 2021:
«Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis codice. penale, esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il così detto “reato-spia”, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima».

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