Concorso di aggravanti e attenuanti

a cura di Giacomo Scortichini

Come vengono considerate le attenuanti e le aggravanti nel computo della pena?

Articolo 69 Codice Penale “Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze”. Qui è il Giudice che nel suo libero convincimento si esprime per una prevalenza o per una situazione di equivalenza.
Nel primo caso avremo una assorbenza delle attenuanti da parte delle aggravanti ritenute dal Giudice più rilevanti.
Nell’altra ipotesi avremo una assorbenza delle aggravanti da parte delle attenuanti ritenute dal Giudice più rilevanti.
Infine una equipollenza tra aggravanti e attenuanti vedrà applicata la pena scevra da dette circostanze, siano esse aggravanti o attenuanti.

La cosa da notare è che questa disposizioni, anche in presenza di condizioni contrapposte, esprime un giudizio diretto a definire la personalità, il livello di offensività del reo, mantenendo appunto una integrità di valutazione. Un approccio più analitico potrebbe determinare una pena più confacente al reato compiuto, ma certamente meno efficace nella determinazione, nel suo insieme, dell'atto delittuoso.

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