Circonvenzione di incapace, articolo 643 cp
a cura di Giacomo Scortichini

Abuso di minore o di incapace psichico.
“Ai sensi dell’art. 643 c.p., commette tale delitto chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.
Il reato si consuma nel condizionamento della volontà del soggetto “debole”, andando a determinare scelte e decisioni che prescindono dalla autodeterminazione del soggetto passivo.
Il fine è quello di “indurre” la persona “debole” a commettere atti che risultino pregiudizievoli per il suo stato patrimoniale.
L’abuso dell’altrui volontà non è necessariamente rivolta a persone con conclamate patologie, ma più genericamente a chi potrebbe lasciarsi condurre, in maniera fraudolenta, ad assumere decisioni che una stabilità psichica ed emotiva avrebbero sconsigliato.
Nell’articolo di legge il termine “ indurre” ha proprio questa finalità descrittiva; cioè determinare nel soggetto passivo, una diminuita volontà, un fragilità che conduce a delegare ad altri il proprio “autoconvincimento.
La giovane età, l’età avanzata, patologie dell’area psichica, possono essere alla base di tale condotta. Molto discussa è la configurazione del reato su soggetti che versano in una totale incapacità di intendere e di volere.
Credo che ciò sia condivisibile, proprio in riferimento al termine sopra citato: “Indurre” presuppone il fatto che la vittima possieda anche una minima capacità di organizzare il suo stato mentale.
Dunque l’evento delittuoso si compone di una “induzione mediante abuso dello stato psichico”, che deve condurre il “ minorato” ad assumere decisioni tali da generare un ingiusto profitto per se e per altri ( Reato a “Dolo specifico”).Il danno patrimoniale potrà non solo riguardare la vittima ma anche terzi. Si pensi alla persona, in un avanzato stato di età, che viene “indotta” a pregiudicare i legittimari nella successione.
La prescrizione decorre dall’ultimo atto che ha determinato l’ingiusto profitto.
Vi inoltre da evidenziare quanto dispone l’articolo 649 del c.p. “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: Del coniuge non legalmente separato, della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi”.
In questo caso il legislatore ha inteso ricercare un equilibrio tra gli aspetti sanzionatori e la necessità di dotare la “famiglia” di una sua integrità, di un suo equilibrio interno.
E’ del tutto evidente che per reati a più alta offensività l’articolo 649 c.p. non opera.
Reato perseguibile d’ufficio
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