Circonvenzione di incapace, articolo 643 cp

a cura di Giacomo Scortichini

Abuso di minore o di incapace psichico.

Ai sensi dell’art. 643 c.p., commette tale delitto chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.
Il reato si consuma nel condizionamento della volontà del soggetto “debole”, andando a determinare scelte e decisioni che prescindono dalla autodeterminazione del soggetto passivo.

Il fine è quello di “indurre” la persona “debole” a commettere atti che risultino pregiudizievoli per il suo stato patrimoniale.
L’abuso dell’altrui volontà non è necessariamente rivolta a persone con conclamate patologie, ma più genericamente a chi potrebbe lasciarsi condurre, in maniera fraudolenta, ad assumere decisioni che una stabilità psichica ed emotiva avrebbero sconsigliato.

Nell’articolo di legge il termine “ indurre” ha proprio questa finalità descrittiva; cioè determinare nel soggetto passivo, una diminuita volontà, un fragilità che conduce a delegare ad altri il proprio “autoconvincimento.
La giovane età, l’età avanzata, patologie dell’area psichica, possono essere alla base di tale condotta. Molto discussa è la configurazione del reato su soggetti che versano in una totale incapacità di intendere e di volere.
Credo che ciò sia condivisibile, proprio in riferimento al termine sopra citato: “Indurre” presuppone il fatto che la vittima possieda anche una minima capacità di organizzare il suo stato mentale.
Dunque l’evento delittuoso si compone di una “
induzione mediante abuso dello stato psichico”, che deve condurre il “ minorato” ad assumere decisioni tali da generare un ingiusto profitto per se e per altri ( Reato a “Dolo specifico”).Il danno patrimoniale potrà non solo riguardare la vittima ma anche terzi. Si pensi alla persona, in un avanzato stato di età, che viene “indotta” a pregiudicare i legittimari nella successione.
La prescrizione decorre dall’ultimo atto che ha determinato l’ingiusto profitto.
Vi inoltre da evidenziare quanto dispone l’articolo 649 del c.p. “
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: Del coniuge non legalmente separato, della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi”.
In questo caso il legislatore ha inteso ricercare un equilibrio tra gli aspetti sanzionatori e la necessità di dotare la “famiglia” di una sua integrità, di un suo equilibrio interno.

E’ del tutto evidente che per reati a più alta offensività l’articolo 649 c.p. non opera.
Reato perseguibile d’ufficio

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