Cambiare la serratura per impedire al convivente di entrare
a cura di Giacomo Scortichini
Cambiare la serratura si configura la violenza privata.
Dobbiamo premettere che da un punto di vista penale non è rilevante che chi compie l'atto sia o meno il proprietario dell'immobile, o titolare del contratto di locazione o di comodato.
Spesso, specie tra conviventi o coniugi, la situazione di coabitazione diviene estremamente difficile, sino a giungere ai limiti della sopportazione.
Questo però non giustifica il cambio della serratura per impedire l’ingresso al convivente, perché tale atto configura una condotta arbitraria e unilaterale.
Se ad esempio ci riferiamo al coniuge è necessario attendere la sentenza di separazione del giudice con cui autorizzi i coniugi a vivere separatamente e assegni a uno dei due la casa familiare, per ragione diverse rispetto alla proprietà, alla titolarità del contratto di locazione o del comodato.
In un ambito più ampio possiamo riferirci all’articolo 634 “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia , l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309”. L’articolo appena citato ci richiama ad una forma di tutela sussidiaria rivolta al possesso-godimento pacifico degli immobili.
Dunque la norma ci dice che non basta cambiare la serratura per sottrarre il convivente dal godimento del bene immobile, serve una motivazione giuridicamente autorevole che può solo essere espressa o da un’opera legislativa o dalla pronuncia del giudice, nel caso di specie non configurandosi né l’una, né l’altra condizione l’agente commette un atto giuridicamente riprovevole e meritevole di condanna.
Appare del tutto evidente che tali condotte possano recare serie turbative a chi subisce comportamenti arbitrari di questo tipo; il bene giuridico che il legislatore intende tutelare è la “ libertà morale” e dunque la libertà mentale da qualunque molestia o turbativa.
In questo senso l’articolo 610 del codice penale esprime questa condizione con estrema efficacia
“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo”.
Bisogna precisare che in questo caso il concetto di “violenza” è molto ampio e dispiega la sua tutela non limitatamente alla persona ma anche a tutte quelle cose che ne determinano la sua qualità della vita. Stesso discorso per le minacce.
Infine merita una citazione la sentenza della Cassazione n. 38910 del 2018 che afferma che cambiare la serratura può configurare il reato di violenza privata.
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