Calunnia articolo 368, l'innocente ingiustamente accusato

a cura di Giacomo Scortichini

Innocente calunniato dal reo.

Articolo 368 Codice Penale “Chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce del reato, è punito con la reclusione da due a sei anni
.La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte”.
Stiamo parlando di un reato
Plurioffensivo, dove i soggetti che si intende tutelare sono rappresentati :
- Dall’innocente, ingiustamente accusato e non meritevole di essere sottoposto ad un procedimento che non merita
- Dal corretto funzionamento della giustizia, che non deve e non può sobbarcarsi oneri processuali privi di qualsivoglia fondamento.
Non essendo di nessun rilievo il fine del soggetto agente, possiamo sicuramente riferirci ad un reato a
dolo generico, che si consuma nel momento in cui l’autorità riceve l’atto calunnioso e questo esclude la configurabilità del tentativo.
E un
reato procedibile d’ufficio, sempre in virtù della tutela del buon funzionamento della giustizia, dove il dolo si concretizza nella consapevolezza dell’innocenza dell’accusato.
Possiamo individuare una “Calunnia” Formale e una “Calunnia” materiale.
Nella “ Formale” il reato è stato effettivamente commesso
Nella “ “ Materiale” i segni, gli indizi, creati dal calunniatore non devono necessariamente riguardare un reato realmente accaduto.
Il reato di Calunnia si prescrive in sei anni, per le forme aggravate si estende a quindici anni (per pene detentive da quattro a dodici anni), e sino a venticinque ( per pene detentive da sei a venti anni).

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