Attenuanti o non imputabilità
a cura di Giacomo Scortichini
Tossicodipendenza, alcolismo e incapacità mentale.
Le “attenuanti” o la “non imputabilità”, quando non sono elementi costitutivi del reato, diminuiscono la pena prevista dal codice. Ad esempio la differenza tra un “alcolista” e un “bevitore abituale” non si rileva nella quantità di alcolici assunti, ma nella pulsione che dirige il comportamento e la capacità di poter fermare questa condotta.
Quindi vi è una visione “morale”, una clemenza verso chi è incapace di controllare le proprie pulsioni , di contro, questa comprensione si spegne verso chi, saltuariamente, decide scientemente di perdere o ridurre la propria capacità di autocontrollo, senza che il proprio inconscio lo costringa a farlo.
Articolo 95 codice penale “Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88e 89”. L’articolo 95 vuole proprio puntualizzare che l’alcolismo o la tossicodipendenza sono stati irreversibili, cioè presenti anche dopo la metabolizzazione dell’alcool o delle droghe assunte. Non è così per i consumatoti abituali; infatti una volta superata lo stato momentaneo di alterazione della coscienza, riacquista la capacità d'intendere e di volere.
Articolo 88 codice penale “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere”.
E’ bene precisare che l’infermità, permanente e non transitoria, deve sussistere al momento del fatto ed assumere una rilevanza in tal senso.
Altri aspetti attinenti alla forma caratteriale, lo stato temperamentale non hanno nessuna rilevanza in quanto non in grado di configurare una infermità mentale e dunque una incapacità di intendere e di volere.
Articolo 89 codice penale “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”. L’articolo prefigura un vizio parziale di mente, ed una conseguente riduzione della capacità di intendere e di volere. Infatti, a ben vedere, non ci stiamo riferendo ad una condizione meritevole di “non imputabilità”, ma ad una riduzione della pena. Dunque il legislatore, pur mantenendo il medesimo orientamento, in questa fattispecie introduce un elemento di intensità, quantitativo, una proporzionalità tra la capacità di autodeterminarsi e la quantità di “coscienza responsabile”.
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