Assunzione di farmaci e tasso alcolemico
a cura di Giacomo Scortichini
Alcol test e assunzione di farmaci.
Non di rado si è dibattuto nei nostri tribunali se l’assunzione di prodotti farmacologici possano generare o alterare la misurazione del tasso alcolemico dei conducenti.
Si è discusso se possa intercorrere una correlazione tra una assunzione di farmaci che possano, involontariamente, configurare una condotta penalmente o civilmente rilevante, come la guida in stato di ebrezza, violazione normata dall’articolo 186 del Codice della Strada.
Si tratta di un reato contravvenzionale ed ha quindi rilevanza penale nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue. È invece prevista una sanzione amministrativa quando il tasso alcolemico è compreso fra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue.
Il fatto che alcuni medicinali contengano alcol e un dato scientificamente incontrovertibile, così come il fatto che la sola assunzione del farmaco sia sufficiente a far superare al soggetto il limiti imposti dalla legge.
La Suprema Corte, chiamata ad esprimersi in merito ad una controversia, non ha inteso addentrarsi su questioni squisitamente medico-scientifiche ponendo invece la problematica in un ambito di responsabilità soggettiva.
Infatti ha affermato che l’assunzione dei farmaci a contenuto alcolico non rilevano la giustificazione della condotta antigiuridica “dovendo il conduce di un veicolo preventivamente valutare la compatibilità della loro assunzione prima di porsi alla guida”.
Dunque le ragioni sono da rilevare nel dovere del guidatore di accertarsi di poter porsi alla guida nelle condizioni più idonee.
Pertanto anche qualora l’assunzione del farmaco risultasse una concausa dell’elevato livello alcolemico, la Corte ci dice che la condotta del conducente è stata almeno negligente non avendo effettuato tutte le considerazione dovuto al fine di non incorrere nella violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada.
Resta dunque la prevalente considerazione di un atteggiamento del conducente non sufficientemente prudente circa la sua condizione psicofisica.
Bisogna inoltre considerare il fatto che se l’imputato potrà dimostrare con riscontri probatori, come affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 45070 del 2004, che la sua condizione di ebrezza sia la conseguenza di assunzione di farmaci, questo sta a significare che la sua condizione psicologica non era viziata da una condizione originaria “contra legem”; sempre alla sola condizione che, l’assunzione farmacologica, risulti essere la sola ragione dell’alterazione psicofisica.
Diversamente, l’assunzione congiunta con alcol, anche se in modiche dosi e anche sé da sola non sufficiente a far superare le soglie consentite dalla legge, è comunque la rappresentazione della assoluta inadeguatezza della condotta, pur persistendo un dato oggettivo circa la condizione soggettiva del reo a cui non si può non riconoscere un maldestro tentativo di agire secondo i dettami di legge.
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