Articolo 660: Molestia o Disturbo alla persona.
a cura di Giacomo Scortichini
Condotta non ossessiva nè reiterata, ma disturbante.
L’Articolo 660 codice penale “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”.
Per meglio comprendere la configurazione e la tutela del reato ci può essere d’aiuto un confronto con il reato di Stalking.
Il reato di molestie tutela “ la tranquillità pubblica”, mentre lo Stalking tutela “ la serenità della vittima, la sua integrità psico-fisica, la libertà morale della persona”
E’ evidente che le “molestie” si determinano in un atteggiamento petulante, disturbante, che è pero privo di quegli elementi di ossessività, reiterazioni, perduranza che sono tipici dello stalking.
Se volete comprendere se siete vittime di molestie o di stalking e bene valutare la vostra condizione emotiva; se gli atti disturbanti, per contenuti, durata, reiterazioni, vi inducono ad una stato di agitazione ansiosa tale da costringervi a modificare i vostri stili di vita siete vittime di stalking.
Se trovate alcuni atti sporadici e non perduranti nel tempo, disturbanti nella misura del fastidio e non della minaccia psico-fisica, allora siete vittime di molestie.
Proprio per questa tenuità della condotta il bene tutelato è riferito non propriamente al soggetto molestato, ma alla riprovazione di una “sfacciataggine, petulanza, disturbante ostentazione, che producono una turbativa alla “tranquillità pubblica”.
Reato a dolo specifico, è perseguibile a tutela di parte.
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