Articolo 644 cp Usura

a cura di Giacomo Scortichini

Delitto che prevede lo sfruttamento dello stato di bisogno del soggetto passivo.

Articolo 644 cpChiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 (circonvenzione d’incapace), si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario”.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. E’ bene sottolineare che qualora gli interessi rientrino nei limiti previsti dalla legge sono da ritenersi comunque usurari gli interessi che in relazione al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati, specie quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
È
dunque lo “stato di bisogno” il presupposto che consente di poter “costringere” ad accettare tassi di interesse che a condizioni normali risulterebbero irricevibili.
Nella negoziazione la sproporzione tra chi vive una condizione di "sofferenza" economica-finanziaria, quando non sociale e chi trae profitto da queste “sofferenze” è ciò che costituisce la tutela penale per una completa e libera autodeterminazione contrattuale; la cui mancanza andrà inoltre ad incidere anche sull’economia pubblica, attraverso l'alterazione di una lineare negoziazione contrattuale.

Altro elemento di grande riprovazione e meritevoli di una maggiore severità di giudizio, tali da costituire un serio aggravante del reato, sono le “condizioni di vantaggio” derivanti dalle seguenti condizioni:
-
se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione mobiliare;
-se
il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
-
se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
-se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono l'ingiusto profitto derivato dall'aver commesso il reato. Nella impossibilità di ristorare la vittima con la confisca, il reo sarà obbligato a provvedere con somme di denaro, beni e utilità di cui ha la disponibilità pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari.
La vittima di tali condotte ha il diritto di pretendere la restituzioni e il risarcimento dei danni, derivati dal reato in argomento.

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