Articolo 612 bis: Lo Stalking. Gli atti persecutori

a cura di Giacomo Scortichini

Cos'è lo stalking e gli Atti persecutori

L’articolo 612-bis recita: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

È previsto un aumento della pena:
se il fatto è commesso da un coniuge o ex coniuge; se il fatto è commesso a danno di un minore; se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza;
se il fatto è commesso a danno di una persona con disabilità. Inoltre è bene sottolineare che il delitto è punito a querela della persona offesa, entro 6 mesi.

Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

In questo ambito è bene ricordare che il legislatore a inteso alleggerire le pendenze giudiziarie attraverso una riparazione pecuniaria solo per quei reati perseguibili a “querela soggetta a remissione cioè annullabile. Una buona parte delle condotte nel reato di Stalking non prevedono la procedibilità d’ufficio o la querela irrevocabile e quindi rientrerebbero in questa determinazione economica del danno.

Infatti l’art. 162-ter consente la definizione del contenzioso anche tramite risarcimento del danno con un’offerta reale, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Se l’importo proposto dal reo sarà giudicato congruo dal giudice, si potrà avere l’estinzione del reato, anche qualora la parte offesa si dichiari non d’accordo.

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