Articolo 483 c.p. Falsità Ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
a cura di Giacomo Scortichini
Art. 483 c.p. Attestazione di Falsità a pubblico Ufficiale
Articolo 483 codice penale “Chiunque attesta falsamente al Pubblico Ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.
Ci stiamo riferendo ad un Falso Ideologico commesso dal privato in atto pubblico.
Il “Chiunque” nella sua indeterminatezza ci rileva che il reato può essere commesso da qualsiasi soggetto.
L’elemento che costituisce il comportamento delittuoso risiede nel fatto che la falsa attestazione sia rivolta a “ Pubblico Ufficiale”, sia in forma scritta che in forma orale, comunque propedeutica alla realizzazione dell’atto, che diverrà oggetto del “falso”.
Il legislatore con questa disposizione di legge ha sentito il bisogno di estendere il reato anche al privato cittadino al fine di non compromettere la credibilità e la veridicità degli atti pubblici.
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