Articolo 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato

a cura di Giacomo Scortichini

Falso materiale commesso da privato cittadino.

Trattasi di Reato comune che può quindi essere commesso da qualsiasi cittadino.
Il legislatore a ritenuto opportuno estendere anche ai privati cittadini la punibilità di quelle condotte che mettono in dubbio la veridicità documentale.
In ogni caso il reato in argomento può essere commesso anche dal "pubblico ufficiale" attraverso una condotta delittuosa che non mostra nessuna correlazione con l’esercizio delle sue funzioni.
E' un reato concepito dal legislatore che ha inteso tutelare la fede pubblica e l’autenticità dello specifico atto dichiarativo.
Ci stiamo pertanto riferendo ad un reato plurioffensivo a
dolo generico, cioè commesso con la consapevolezza e la volontà di voler alterare una realtà documentale senza che assuma nessuna rilevanza l’aver agito per questa e per quella finalità.
Ci stiamo riferendo ad un reato di pericolo non essendo necessario per la sua configurazione l’evento dannoso.

Articolo 482 codice penaleSe alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un Pubblico Ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.
La pena, per il medesimo comportamento delittuoso, viene ridotta di un terzo rispetto alla realizzazione criminale effettuata da “pubblico ufficiale” verso il quale la “fede pubblica” nella sua più astratta concezione, ripone credibilità e fiducia.

Il reato di falso materiale può essere commesso dal privato cittadino o dal  pubblico ufficiale che non sia nell’esercizio delle sue funzioni.
Si intende tutelare la fede pubblica e l’autenticità dello specifico atto dichiarativo.
La condizione psicologica dell’agente si caratterizza nella volontà di alterare una realtà documentale.
L’articolo in argomento si configura anche senza che da esso ne derivi un danno.

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