Articolo 317 c.p. Concussione
a cura di Giacomo Scortichini
Reato di Concussione da parte di pubblico ufficiale.
Articolo 317 codice penale “ Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.
Il reato si pone a tutela del prestigio, della integrità morale dei rappresentanti dello Stato, oltre che della integrità patrimoniale del soggetto vittima del reato.
E’ dunque un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio;
Ci stiamo riferendo ad un reato plurioffensivo in quanto i beni tutelati sono sia il decoro ed il prestigio dei rappresentanti dello Stato, che l’integrità patrimoniale della persona vittima del reato.
A ben vedere stiamo sostanzialmente riferendoci ad una “estorsione” che raggiunge la sua efficacia proprio perché condotta da un pubblico ufficiale, soggetto in grado di incutere timore grazie ad una condotta minacciosa e costrittiva, che si sostanzia in un “abuso delle qualità” e nel "abuso dei poteri".
A questo punto, oltre alle capacità manipolatorie dell’agente, diviene determinante la condotta della vittima.
Infatti qualora la pressione psicologica, la intimidazione la vedrà cedere alle minacce, si realizzerà il reato, diversamente solo il “tentativo”.
Ciò vale anche per coercizione che induce a commettere un “atto dovuto” dal quale però il pubblico ufficiale ricavi una indebita utilità.
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