Articolo 162 ter - Riparazione economica del reato.
a cura di Giacomo Scortichini

Estinzione pecuniaria del reato su richiesta delle parti.
Il legislatore a inteso alleggerire le pendenze giudiziarie attraverso una riparazione pecuniaria del reato.
A chi interessa: A tutti gli imputati e le persone offese da reati che sono procedibili a querela di parte, purché la querela sia soggetta a remissione.
Cos’è la remissioni della querela: Significa ritirare la querela e questo può avvenire sia all’interno del giudizio ( remissione processuale cioè in Tribunale) che fuori il giudizio( remissione stragiudiziale cioè alla Polizia o Carabinieri i quali successivamente provvederanno a darne notizia)
Quando può avvenire la remissione: Allorché l'imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento ( economico), e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
A questo punto: Il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa. Qualora la persona offesa non accetti l’offerta dell’imputato, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo, dichiara comunque il reato estinto perché il danno è stato completamente risarcito. (Art. 1208 c.c. offerta reale)
E’ bene ricordare che se i reati in argomento costituiscano più grave reato, le disposizioni del presente articolo non si applicano.
Breve riflessione strettamente personale.
Ho avuto modo di esprimermi più volte nel merito anche su miei libri e pubblicazioni, affermando che la monetizzazione della Giustizia non è certo la strada per garantire un più celere decorso procedurale dei processi.
La soluzione risiede, come più volte indicato molto opportunamente dalla Magistratura, in un adeguato potenziamento dell’organino incaricato di amministrare la Giustizia e non certo in un “presunto” depotenziamento del livello di offensività del reato ottenuto per legge.
Inoltre si pone un grande problema di natura etica; chi possiede rilevanti ricchezza potrà agire nella illegalità in grande tranquillità, perché quelle sanzioni economiche non sono certo in grado di pregiudicare le loro ingenti risorse.
Se proprio vogliamo proseguire in questa che nei fatti è una depenalizzazione dei reati, almeno che si applichi un coefficiente correlato alla ricchezza del singolo reo, affinché la misura “General Preventiva” possa agire non solo sugli indigenti e le persone non proprio benestanti, ma su tutta la collettività.
E’ chiaro che l’offeso dovrebbe ricevere in ragione del danno subito e dunque l’eventuale esubero andrà devoluto per nobili finalità.
Ad oggi, in ogni caso, chi non possiede nulla può tranquillamente andare in galera.
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