Art. 628 Reato di Rapina e Rapina aggravata
a cura di Giacomo Scortichini
Articolo 628 Rapina e Rapina aggravata
“Chiunque, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500”. “rapina propria”
“Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se o ad altri l'impunità” .“rapina impropria” Aggravanti:
- La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro2.000 a euro 4.000:1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire.3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.4. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.5.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. La Rapina e un reato che contiene in se sia il “Furto” che “violenza o “minaccia”.
E’ la sintesi di due reati, anch’essi singolarmente meritevoli di tutela, che si uniscono per determinare l’atto delittuoso. Il “ furto” articolo 624 del c.p., che si realizza attraverso la sottrazione ed il successivo impossessamento del bene mobile dell’altrui persona. Mediante “violenza” o minaccia” alla persona possessore del bene mobile oggetto della rapina. Ed è dunque così che si realizza l’indebito profitto.
Ci riferiamo ad un reato “plurioffensivo”, che proprio per una condotta “violenta o minacciosa”, si differenzia dal reato di “furto”.
Infatti la realizzazione del reato prevede che si vadano a ledere sia il “patrimonio” che la “integrità fisica, morale e psichica” della vittima.
Il nostro codice prevede due tipologie di Rapina:
Rapina Propria : Qui la violenza o minaccia, sono precedenti all’impossessamento, dunque e un atto preparatorio alla sottrazione. E’ bene precisare che la “violenza”, nel caso di specie è indirizzata nei confronti della vittima, perché nel caso in cui fosse indirizzata nei confronti del bene mobile sottratto, si configurerebbe il reato di “ furto con strappo”.
Rapina Impropria : Qui la violenza o minaccia avvengono dopo all’impossessamento, al fine di garantirsi il bene indebitamento sottratto e l’impunità.
La cosa da sottolineare è che la “successiva violenza o minaccia” debbono avvenire all’interno di un arco temporale tale da generare un nesso causale tra la condotta violenta e il fine criminoso del reato, che la sottrazione e l’impunità, cioè, generalmente, nell’immediatezza del fatto.
Reato comune, Procedibile d’ufficio e a denuncio di chiunque ne abbia avuto notizia.
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