Articolo 314 c.p. Peculato
a cura di Giacomo Scortichini
Peculato reato contro il patrimonio e il prestigio della Pubblica Amministrazione.
Articolo 314 codice penale “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.
Il bene tutelato è il buon funzionamento, il prestigio e gli interessi patrimoniali della P. A.
È un reato “plurioffensivo” essendo la condotta idonea a ledere il prestigio, il buon funzionamento della pubblica amministrazione ed il patrimonio dell’apparato pubblico.
La Condotta
Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato oppure al momento del tentativo di consumazione, nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio.
Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa.
Soggetto
Trattandosi di un reato proprio, soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio.
Sono escluse, pertanto, forme di responsabilità per quanti esercitino un servizio di pubblica utilità.
Elemento soggettivo
Per l'integrazione del delitto è sufficiente il dolo generico, mentre è necessario il dolo specifico per la configurabilità del peculato d'uso.
Il cosiddetto peculato d'uso
Il secondo comma dell’articolo in argomento prevede l'ipotesi del cosiddetto "peculato d'uso" tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente.
Va da sé che oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili ad esempio l’autovettura di servizio e non anche il denaro o cose generiche, in quanto beni fungibili.
Il reato richiede un “dolo specifico”; la pena per il peculato d'uso è da 6 mesi a 3 anni.
Commenti
Aggiungi un commento