Applicazione della pena su richiesta delle parti. Il patteggiamento

a cura di Giacomo Scortichini

PM e imputato possono richiedere il patteggiamento al Giudice.

Articolo 444 codice procedura penaleL'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al Giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
Stiamo riferendoci a ciò che solitamente viene definito “patteggiamento”. Vale a dire quella condizione in cui il Pubblico Ministero e l’imputato raggiungono un accordo sulla pena. Con l’adesione al “patteggiamento” l’imputato ammette implicitamente la sua colpevolezza, rinunciando alle prove a suo discarico in cambio di una più tenue pena. Il fine è quello di uno snellimento della procedura processuale, essendo l’imputato, nel caso di specie, concorde nel rinunciare alla fase dibattimentale.
La mancata adesione del Pubblico Ministero è irrilevante, nel caso in cui il Giudice valuti congrua la pena, mentre il diniego dell’imputato non è opponibile.

Sono esclusi dalla possibilità di accedere al “
patteggiamento” reati ad alta “offensività”, come criminalità organizzata, terrorismo, prostituzione minorile, violenza sessuale di gruppo.
Inoltre sono escludibili i reati commessi da recidivi, delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Per altri reati contro la “Pubblica amministrazioni” commessi da Pubblico ufficiali sono ammessi al “patteggiamento” a patto di una preventiva e completa restituzione dell’indebito profitto originato dal reato.

Rientrano invece nella cerchia di applicabilità dell'istituto i delitti e le contravvenzioni punibili con la pena pecuniaria oppure con una delle sanzioni sostitutive previste dalla L. 689/1981, oppure con una pena detentiva non superiore ai cinque anni quando, tenuto conto delle circostanze e della diminuzione fino ad un terzo.

La sentenza emessa con questo rito è appellabile per Cassazione e non ha efficacia di giudicato nel “giudizio civile” e “amministrativo”.

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