Abuso dei mezzi di correzione o disciplina

a cura di Giacomo Scortichini

Approfondimento penale: delitti contro la famiglia.

Articolo 571 c.p. : “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi”.

Il bene tutelato è la salvaguardia della famiglia e tutti gli altri istituti afferenti i processi educativi.
La più illuminata pedagogia ha introdotto elementi educativi basati su di una interazione costruttiva, su di un dialogo arricchente, sulla strutturazione di una identità frutto del riconoscimento e del rispetto delle singole personalità. Dunque ha inteso sostituire una infruttuosa “autorità” con una più funzionale e umana “autorevolezza”. Il decadere del concetto di “autorità”, nell’ambito educativo o rieducativo, ha ridisegnato i limiti di quanto l’articolo in oggetto prevede.

Abusare dei mezzi di correzione o disciplina, non significare usare forme di repressione violenta, minacce, ingiurie, perché questi si configurano come reati assestanti, o nel reato di “maltrattamenti in famiglia”. Abusare significa far un cattivo uso, prevalentemente per eccesso, di mezzi leciti. Dunque il reato può ritenersi integrato all’abuso di uno o più comportamenti che possono ledere l’integrità fisica e psichica della vittima.

Inoltre sarebbe opportuno di modificare i termini “correzione” e “disciplina” con il termine “educazione”, proprio rimuovere, sin dalla fonte normativa, elementi che possano richiamare a fatti violenti che nulla hanno a che vedere con la tutela giuridica in argomento.

Per quanto riguarda il soggetto attivo, il “Chiunque” propone una poco opportuna indeterminatezza, potendo in effetti ristringere il campo ad un soggetto deputato, per natura o per legge, a provvedere ai processi “educativi”.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni art. 572.

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Quanto fa 8 sommato a 4?