Videosorveglianza legittima per tutela patrimonio aziendale

a cura di Giacomo Scortichini

Quando la videosorveglianza dei lavoratori è lecita

La Cassazione n. 3255 del 2020 a stabilito che installare dispositivi di videosorveglianza non costituisce reato, anche in assenza di accordi sindacali o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
Questa sentenza è destinata a creare non poche perplessità soprattutto in ambito sindacale, laddove si sostiene che la possibilità di installazione senza accordo risulta essere in violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
In effetti la sentenza non autorizza una installazione per un controllo generalizzato dei lavoratori, che resta sempre e comunque vietato in forza del diritto alla privacy del lavoratore, ma introduce una particolare condizione:
L’installazione di dispositivi di videosorveglianza sono leciti se finalizzati alla difesa del patrimonio aziendale.
Quali siano i confini tra controllo illecito dei lavoratori e difesa del patrimonio aziendale non è di facile interpretazione.
In ogni caso possiamo tentare di interpretare un bilanciamento di interessi tra il diritto del lavoratore alla sua privacy e dunque di non essere spiato e il diritto dell’imprenditore di tutelare il suo patrimonio aziendale.
Affinché questo equilibrio si sostanzi è necessaria la presunta minaccia dell’integrità del patrimonio aziendale, altrimenti l’istallazione della videosorveglianza si rivelerà un mero controllo in violazione del diritto alla riservatezza dei lavoratori.
Dunque l’imprenditore dovrà prestare molta attenzione all’utilizzo di dette tecnologia e dovrà, inoltre, rilevare motivazioni oggettive che gli facciano presumere il suo patrimoni aziendale minacciato nella sua integrità.
In assenza di dette motivazioni il datore di lavoro potrà rischiare sanzioni amministrative e la non utilizzazione delle immagini immotivatamente raccolte.

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