Retribuzioni convenzionali per lavoratori all'estero
a cura di Giacomo Scortichini
Agevolazioni per lavoratori con residenza fiscale in Italia e lavoro all'estero
In un mondo globalizzato sono sempre più frequenti la seguente situazione :
Soggetto fiscalmente residente in Italia con lavoro dipendente all’estero per un datore di lavoro estero.
Salvo il presupposto della continuità e di un minimo lavorativo di 183 giorni su base annua, il reddito di lavoro dipendente all’estero sarà tassato in Italia.
Per questi lavoratori è prevista una agevolazione fiscale che si basa sul fatto che l’imponibile da tassare( in Italia) non è definito sul reale importo percepito ma dalla cosiddetta “ Retribuzione Convenzionale”.
Sicuramente, l’importo percepito dalla società straniera come lavoratore dipendente dovrà essere dichiarato in Italia in base all’articolo 3 Tuir, che tassa i soggetti residenti in Italia sui redditi ovunque prodotti. Dunque venendo all’agevolazione fiscale che si determina con l’applicazione del “reddito convenzionale” dobbiamo riportare quanto stabilito dall’articolo 51, comma 8-bis : “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle “retribuzioni convenzionali” definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Riepiloghiamo i requisiti che rendono applicabile l’agevolazione fiscale in argomento:-
Residenza fiscale in Italia della persona fisica -
La persona fisica deve essere fiscalmente residente in Italia
-L’agevolazione è rivolta ai soli lavoratori dipendenti
-Il rapporto di lavoro deve avere l’elemento della esclusività (cioè svolta solo all’estero e unica mansione non accessoria a lavori svolti in Italia)
-Non si applica a rapporti di lavori occasionali
-183 giorni, nel computo sono inclusi ferie, festività, riposi, nell’arco dei 12 mesi ( non necessariamente nell’anno d’imposta).
Per quanto riguarda il credito per le imposte pagate all’estero deve essere raffrontato ( ragguagliato) al rapporto tra la retribuzione convenzionale e la retribuzione effettiva estera ricalcolata con i criteri italiani.
Qualora l’applica dell’agevolazione fiscale sia migliorati per il lavoratore si rende obbligatori, evidentemente non il contrario.
Il concetto di “retribuzione convenzionale” è anche utilizzato per determinare l’importo della Naspi per i “lavoratori domestici”, non saprei, vista la condizione peggiorativa che ne scaturisce con quanta opportunità giuridica.
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