Licenziamento per delocalizzazione
a cura di Giacomo Scortichini
Imprese trasferite all'estero, lavoratori a casa.
Sono sempre più le imprese che decidono di delocalizzare la loro produzione all’estero per cercare un costo del lavoro più basso e una fiscalità più favorevole.
Le attuali tutele legislative per i lavoratori vittime di queste attività non appaiono destinate a creare degli apprezzabili risultati, né a ridurre l’entità del fenomeno.
Il prezzo della tanta evocata flessibilità è sotto gli occhi di tutti; una sconcertante decadenza dei diritti dei lavoratori, unita ad una ridotta prospettiva occupazionale.
La cosa che appare con grande chiarezza è la contraddizione che emerge con i nostri dettami costituzionali che assegnano al lavoro una assoluta centralità.
ALLORA CHE FARE?
1) Il “Made in Italy”.
Vendere un prodotto di un determinato Paese spesso equivale a garantirne qualità e affidabilità; il punto è quanto un prodotto può definirsi “Made in Italy.
Se le parole hanno ancora un senso definire un prodotto “Made in Italy” significa riferirsi ad una ideazione, progettazione, programmazione, sviluppo e realizzazione effettuata interamente sul nostro territorio”
2) I diritti dei Lavoratori europei.
I lavoratori di alcuni paesi dell’Ue non godono di adeguate tutele e diritti.
Questa condizione nega le aspirazioni solidaristiche su cui si fonda l’Unione europea.
Il fine di una realtà geopolitico come l’Europa non può essere quello di sottrarre diritti a chi li possiede, bensì quello di dotare di diritti chi non li possiede.
Se lasciamo che il lavoro continui ad emigrare in modo diametralmente opposto al possedimento dei diritti del lavoro, si creerà questa situazione:
- Lavoratori privi di tutele e diritti con grandi prospettive occupazionali
- Lavoratori tutelati e con diritti privi di prospettive occupazionali.
3) La Fiscalità europea.
La comunità Europea, non possedendo una carta costituzionale, si fonda sui trattati che hanno il compito di regolare i rapporti di convivenza all’interno dell’unione e tra i Stati che la compongono. Ebbene non sono rari i riferimenti ad una tassazione fiscale che vada verso una omogeneità, al momento non rilevabile.
4) La co-produzione europea.
Tanti beni si strutturano intorno a varie componenti; ad esempio la realizzazione di un’auto riassume una produzione tecnologia, un’altra sul design, un’altra sulla distribuzione e così via.
L’Italia, ad esempio, con la sua vocazione creatività potrebbe sviluppare tutti gli interni, altri stati come la Germania potrebbero sviluppare gli aspetti tecnici e via di questo passo. Lo scopo è quello di rendere più competitivo e più appetibile un prodotto, a questo punto, “europeo”, nella competizione mondiale, garantendo un livello di piena occupazione nel continente, e costruendo una concreta saldatura socio - economia all’interno dell’Unione europea e tra gli Stati che la compongono.
Tornando a temi di rilevanza giuridica, la lotta attualmente potrebbe strutturarsi intorno ad una incostituzionalità che rileviamo, oltre al noto diritto-dovere al lavoro così caro alla nostra Costituzione, nell’articolo 41 che in modo più circostanziato ci dice che: “ L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Dunque la nostra Costituzione assegna alla libera impresa un preciso compito sociale; la nostra Costituzione ci dice che la libera impresa realizza profitti e scopi sociali e che questi due elementi non possono mai essere scissi. Ed è su questa tutela che un popolo organizza il suo sistema economico-sociale, ritenendo che sia da escludere un tessuto imprenditoriale che ignori la componente sociale per guardare solo al miglioramento dei propri profitti.
Se non riusciremo ad assegnare a questa realtà geopolitica, che è l’Europa, una visione comune, il continente finirà impiccato ai propri nazionalismi.
Per concludere non possiamo certo non citare l’articolo 107( TFUE), che stabilisce che gli aiuti di Stato, in linea di principio, sono incompatibili con il mercato interno dell’unione; la domanda che andrebbe posta alla Corte di Giustizia europea è come possono essere definiti questi livelli di fiscalità e di basso costo del lavoro, se non occulti aiuti di Stato?
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