Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
a cura di Giacomo Scortichini
Lo sfruttamento del lavoro per stato di bisogno.
L’articolo 603 bis del codice penale: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
A) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
B) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
C) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
D) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.
Lo “Stato di bisogno” o il palese “ Abuso di condizione di vulnerabilità”, creano i presupposti per costringere i lavoratori ad accettare condizioni illecite, irricevibile eppure non rinunciabili.
La condizione di bisogno dovrebbe suggerire una maggiore cura, una maggiore attenzione, maggiori diritti:
perché chi ha bisogno possiede un diritto in più, quello di non essere abbandonato.
Invece il “caporalato” ancora è ben lungi dall’essere cancellato dal mondo del lavoro, per cui questa norma trova la sua ratio proprio nell’intento di contrastare questo fenomeno.
A ben vedere il reato in argomento si realizza al sussistere di due condizioni:
- Delinquenti che ritengono di potersi arricchire sulle sofferenze dei lavoratori
- Una società, profondamente ingiusta, tanto da garantire enormi ed incomprensibili ricchezze e smisurate povertà.
Questa è una guerra che non possiamo perdere, dobbiamo ridare centralità alla dignità umana, ribadendo che esiste un diritto naturale, che come primo fondamento afferma il diritto ad esistere e a vivere una vita degna di essere vissuta.
Dunque dobbiamo agire su due fronti:
1) Denunciare e far condannare questi soggetti che attivano queste condotte criminali,
2) Lo Stato, per quanto possibile, sottragga ogni “UOMO” dalla deprecabile situazione di “strutturale bisogno”.
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