Infortunio tragitto casa-lavoro
a cura di Giacomo Scortichini
Infortunio in itinere.
Stiamo riferendoci ad un “infortunio” che si differenzia da quello che notoriamente avviene all’interno del luogo di lavoro, perché si consuma durante il tragitto e che per questo assume il nome di “infortunio in itinere”. Contrariamente ai normali sinistri stradali, l’infortunio sul lavoro in itinere viene riconosciuto indipendentemente se si abbia torto o ragione.
Dunque l’indennizzo spetta al Lavoratore purché vengano rispettati alcuni criteri.
Vediamo quindi le situazioni che consentono di accedere all’Infortunio in itinere tutelato dall'Inail:
1) Normale Percorso Casa-Lavoro e Lavoro-Casa; 2) Normale Percorso che collega due luoghi di lavoro, nel caso il cui il lavoratore abbia più rapporti di lavoro; 3) Normale Percorso da luogo di Lavoro- a luogo consumazione pasti, nel caso non sia presente una mensa aziendale.
Abbiamo sempre utilizzato la locuzione “Normale Percorso” pur consapevoli dell’astrattezza di tale definizione. In generale possiamo affermare che per “Normale Percorso” si deve intendere quel tragitto che tiene conto della distanza da percorrere e dei tempi di impiego che spesso dipendono prevalentemente dalle condizioni di viabilità e di traffico; dunque ci stiamo riferendo ad una normale interpretazione di buon senso, utile al Lavoratore, utile all’Impresa.
Bisogna poi considerare che durante il “Normale Percorso” è possibile che il Lavoratore debba apportare delle deviazioni al percorso che non rispondono ad una logica di sola ottimizzazione del tragitto, bensì a congiunture che impongono una riconsiderazione del "Normale Percorso":
Forza maggiore; a titolo di esempio possiamo citare una interruzione della strada, per i più disparati motivi, che costringono il Lavoratore a cambiare il percorso. Ovvero Esigenze improrogabili ed essenziali; come accompagnare i figli minorenni a scuola o accudire i genitori incapaci di compiere gli atti della vita quotidiana. Ovvero Adempimento di obblighi penalmente rilevanti; immaginate di imbattervi in un incidente e che vi troviate costretti a soccorrere i malcapitati, prima per ragioni umane, poi per evitare di commettere il reato di omissione di soccorso. Queste situazione non escludono il diritto al risarcimento, perché anch'esse, date le situazioni contingenti, prefigurano un "Normale Percorso".
Riguardo al mezzo utilizzato, vi è da dire che l’Inail risponde anche qualora il mezzo utilizzato sia “privato”, sempre che si possa dimostrare che l’utilizzo di mezzi pubblici non garantirebbero la dovuta puntualità, o risultino estremamente disagevoli o gravosi.
Se possiamo recarci a piedi al lavoro, ci dice la Cassazione, perché la distanza ed il tempo di percorrenza sono minimi, non vi è ragione di rimborsare un danno che sarebbe stato evitato vista l’esigua distanza tra casa e lavoro.
Inoltre, non verranno riconosciuti i danni derivanti da sinistro qualora ci si sia messi alla guida, avendo abusato di alcol, droghe o psicofarmaci.
Anche la mancanza della patente di guida, perché sospesa, ritirata o mai conseguita, o la violazione di norme del codice della strada con concedono di accedere al diritto.
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