Mobbing, insieme di atti persecutori
a cura di Giacomo Scortichini
Mobbing, tutele legali.
Pur trattandosi di una serie spregevoli atti messi in campo al fine di porre il lavoratore in una condizione di grande sofferenza psichica e psicologica, ad oggi non esiste una specifica tutela giuridica, per cui esamineremo le varie attività da intraprendere per restituire la dignità dovuta ad ogni lavoratore.
Inoltre aggiungo che il legislatore ha notevolmente sottovalutato l’offensiva di questa azione “ intimidatoria”, che insieme ad altri disdicevoli strumenti, sta rendendo il lavoro non più un diritto ma una rara prerogativa.
Non è affatto agevole stigmatizzare una serie di comportamenti “aggressivi e persecutori” perché sarebbero tanti i modi di far sentire un soggetto “sbagliato”, “inopportuno”, “indesiderato”, “incapace”, “improduttivo”, “inadeguato”.
Insomma una serie di atti vessatori che hanno nella sistematicità, nella crescente offensività e nel protrarsi nel tempo la comune strategia operativa. Credo che l’aspetto più interessante e più paradigmatico sia quello di chiedersi quale sia lo scopo di queste “impunite torture psicologiche”.
Se il fine è costringere il lavoratore a lasciare il suo posto di lavoro, o volerlo ricondurre ad una docile obbedienza, o ad una riduzione dei propri diritti ci troviamo nell’ambito della incostituzionalità.
Infatti nella nostra Costituzione la parola più usata dopo libertà e “Lavoro-Lavoratori”
Questi atti vessatori, sono comportamenti reiterati che nulla hanno a che vedere con una normale organizzazione del lavoro, anche improntata ad un grande rigore e serietà, perché la pretestuosità è del tutto evidente e “probabile nelle sedi opportune”.
Agli articoli : 2-3-4- 32- 35- 41 la nostra Costituzione ci ricorda che viviamo in una repubblica fondata sul lavoro, lavoro a cui è demandato l’incarico di una esistenza dignitosa e la realizzazione della propria personalità.
La nostra Costituzione nel solco del Diritto al lavoro, in quanto elemento privatistico, estendendo a tutti i cittadini questa facoltà, aziona, in un ambito pubblicistico, il “dovere di lavorare” al fine di far progredire la nostra società.
Sul fronte civilistico gli articoli 1175 e 1375 c.c. “ esigono che le parti di ogni rapporto contrattuale agiscano comportandosi reciprocamente secondo correttezza e buona fede; Anche lo “statuto dei Lavoratori” “sancisce la nullità di patti o atti diretti a realizzare forme di discriminazione sul luogo di lavoro”.
Volendo enucleare il “mobbing” scopriremo che al proprio interno possono realizzarsi reati come “ la violenza privata”, “ l’ingiuria”, “ la minaccia”, “molestia o disturbo alle persone” e nel settore pubblico “ abuso d’ufficio”.
Questi singoli reati potranno essere sollevati all’interno di un piano di vessazioni ( mobbing) o singolarmente.
Chi è vittima di “ mobbing” può richiedere di essere risarcito sia per “danni patrimoniali” e “ non patrimoniali”.
I danni Patrimoniali si riferiscono sia al “mancato guadagno” che è originato da una ingiusta preclusione a svolgere mansioni più retribuite, sia ai costi sostenuti per ricomporre una stabilità emotiva e psichica compromessa dalle continue vessazione.
Per quanto concerne i danni non Patrimoniali possiamo riferirci al: Danno Biologico : Lesione fisica o psichica che si riscontra nella compromissione della vita relazionale e nello svolgimento dei normali atti quotidiani. Danno Morale: In conseguenza dell’altrui fatto illecito il danneggiato è costretto a vivere un disagio interiore, profondo e tale da pregiudicare il suo equilibrio emotivo. Danno Esistenziale: Può, riferirsi, in diverse sfumature e misure, “Danno biologico” Sono tutti danni risarcibili, ad evidenza di quanto lamentato.
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