Assumere il coniuge come badante.
a cura di Giacomo Scortichini
Quando il coniuge può essere assunto
L’articolo 143 del codice civile afferma che “ Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
Il linea generale dovrebbe essere esclusa la possibilità, anche se sussistono alcune eccezioni.
Queste particolari situazioni che consento l’instaurarsi del rapporto di lavoro subordinato si rilevano qualora, il datore di lavoro, si trovi in una condizione di grande menomazione, tale da negare il concetto di “ reciprocità familiare”
In dettaglio, è ammesso assumere il proprio coniuge come lavoratore domestico, nel caso in cui, l’altro coniuge che necessita di continua assistenza, oltre a percepire l’indennità di accompagnamento, si trovi in una delle seguenti situazioni:
-grande invalido di guerra (civile e militare)
-grande invalido per cause di servizio e del lavoro
-mutilato e invalido civile
-cieco civile
Nel caso in cui sussistano una delle suindicate condizione è comunque sempre indispensabile conservare:
- Regolare contratto di lavoro subordinato
- Il pagamento dello stipendio esposto in busta paga
- Il versamento dei contributi previdenziali
Quindi non dimenticate di mantenere copia del contratto del lavoro, copia dei versamenti contributivi, le buste paga e i bonifici del pagamento degli stipendi.
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