Vizi della volontà nel contratto

a cura di Giacomo Scortichini

Vizi della volontà annullabilità del contratto.

L’articolo 1390 del codice civile statuisce che “Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo".
In ordine generale l’articolo 1427 del codice civile ci dice che sono tre gli elementi in grado di alterare la reale volontà del contraente, determinandone appunto un vizio e sono:
il dolo”
“l’errore”
la violenza”


Il dolo, in ambito di diritto civile e dunque nel caso di specie è un “vizio del consenso”, cioè è quella condotta che induce taluno a sottoscrivere un contratto, o un altro qualsiasi atto, che se non fosse stato ingannato, se non fosse stato raggirato, non avrebbe mai stipulato.

L’Errore si sostanzia nella falsa rappresentazione della realtà e dunque nell’alterata convinzione soggettiva che determina la viziata volontà del soggetto.

La Violenza ingenera nel soggetto una paura di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole; questa condizione psicologica induce la vittima a sottoscrivere atti che determinano un vizio del consenso, in quanto la stipula dell’atto avviene da una viziata volontà a causa di una paura indotta.

Stiamo riferendoci ai cosiddetti “vizi del consenso”, per cui nel negozio giuridico concluso viene rappresentata la sua viziata volontà e con questa perfeziona il contratto che risulterà annullabile.
Nel caso in cui si rilevi che il vizio di volontà è stato predeterminato dal rappresentato, il contratto potrà definirsi annullabile solo se si accerta il vizio di volontà del rappresentato stesso.
E’ del tutto evidente che il contratto ha lo scopo di rappresentare le specifiche volontà dei contraenti, pertanto l’alterata volontà rappresenta la negazione degli obietti che l’istituto contrattuale persegue e rappresenta.
Per tali motivi l’annullabilità risulta la soluzione più opportuna per tutelare la vittima da un danno patrimoniale o non patrimoniale che potrebbe emergere da un contratto che non possiede la capacità di rappresentare la volontà dei contraenti e dunque il consenso del contraente.
Andrebbe fatta una ultima precisazione per quanto riguarda il “dolo incidente” articolo 1440 del codice civile, che consiste in raggiri che non sono però bastevoli a strutturare una alterata volontà della controparte, la quale avrebbe comunque sottoscritto l’atto anche se a diverse condizioni.
Per la tenuità dei suoi effetti, nel caso di specie non si configura l’annullabilità del contratto, fermo restando per il contraente in malafede l’obbligo di rispondere dei danni cagionati alla vittima.

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