Vendita casa coniugale

a cura di Giacomo Scortichini

Come vendere la casa in comproprietà con l'ex coniuge

Molti si domandano se sia possibile vendere la quota di proprietà della casa degli ex coniugi.
L’articolo 1103 del codice civile afferma che “ Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.”
La norma fa espresso riferimento al concetto generale della libera disponibilità della quota ideale che spetta a ciascun proprietario, che possiede dunque il diritto di trasmettere ad altri la proprietà della quota, oppure costituire diritti reali diversi dalla proprietà sulla cosa comune in capo a terzi.
Egli può anche rinunciare alla propria quota, ma non può disporre integralmente della cosa comune, perché le sue possibilità in tal senso sono limitate alla sola parte del diritto comune che gli compete.
Per disporre per intero della cosa comune, è necessario invece il consenso di tutti i partecipanti alla comunione.

Dunque è possibile vendere la propria quota di proprietà, sia che la casa sia stata assegnata all’ex coniuge o no, sia che esista o non esista una prole minore o non indipendentemente economicamente affidata all’ex coniuge.
Il problema nasce dal fatto che vendere una parte delle casa , poniamo il 50% di essa, significa vendere a terzi una comproprietà; la cosa diventa ancora più complessa con la presenza della prole che non potrà essere in alcun modo danneggiata dalla vendita.
Per questo trovare un acquirente potrà risultare non estremamente agevole.
In ogni caso resta il diritto a far valere la propria quota di proprietà e si possono, a tal proposito seguire diverse soluzioni:
La prima è quella di trovare una conciliazione tra gli ex coniugi affinché ognuno abbia a ricevere il proprio diritto; in sostanza, attraverso un atto notarile, la ex moglie acquista dall’ex marito il suo 50% o l’ex marito acquista dalla ex moglie il suo 50%.
Un’altra ipotesi da prendere in considerazione è il frazionamento dell’immobile, a patto che ciò non crei pregiudizio alla pubblica economia.
Nel caso non sussista all’interno dell’abitazione una prole da tutelare può essere venduto il bene e suddiviso per la quota di appartenenza tra i due ex coniugi, con maggiore facilità.
Qualora non si riesca a trovare il benché minimo accordo entrambi i coniugi possiedono il diritto di rivolgersi al giudice per ottenere lo scioglimento della comunione sul bene in argomento:
L’articolo 1111 del codice civile afferma che “ Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione…”
La congrua dilazione fa riferimento al caso in cui un immediato scioglimento provochi un pregiudizio all’interesse dell’altro.
La divisione può essere consensuale o giudiziaria e ciò ovviamente è strettamente correlato al fatto che vi sia un accordo tra le parte o che non vi sia.
Nel caso di divisione giudiziale, cioè senza accordo e largamente più frequente, si possono realizzare:

- La divisione materiale dell’appartamento, se fattibile, corrispondenti alle quote dei comproprietari;

- Oppure, se uno dei due ex coniugi ne fa richiesta, si procede con l’assegnazione dell’intero immobile al richiedente comproprietario che pagherà all’altro il valore della relativa quota;

- Infine se nessuno dei comproprietari è disposto ad acquistare e pagare la quota dell’altro, il giudice procederà alla vendita all’incanto dell’immobile e i comproprietari divideranno il ricavato in ragione della loro quota di appartenenza.

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