Trasferimento del genitore collocatario
a cura di Giacomo Scortichini
E possibile il trasferimento alle seguenti condizioni
Nei rapporti di coppia capita sovente che vengano a mancare quelle ragioni che ne hanno creato l’esistenza.
In questi casi le cose non sono mai semplici, specie se esistono dei minori che dovranno essere collocati in caso di separazione dei loro genitori.
Fermo restando che nella stragrande maggioranza dei casi il collocatario, ciò colui a cui il Giudice assegna la convivenza con il minore/i, pur essendo sempre salvaguardato il concetto di bigenitorialità, è la mamma per tutta una serie di motivazioni che sono anche facilmente intuibili.
In questo contesto vogliamo però focalizzarci sull’eventuale trasferimento con il figlio del genitore collocatario, ciò colui presso il quale la prole va a vivere in modo prevalente a seguito della separazione o divorzio.
Mentre l’affidamento risulta essere nella maggioranza dei casi congiunto al fine di garantire appunto il principio di bigenitorialità, la collocazione e quindi la residenza dei minori, va fissata presso uno dei due genitori.
Ora poniamo il caso che il genitore collocatario debba trasferirsi col figlio in un'altra città.
Cominciamo con il dire che non esiste una normativa di riferimento che puntualizzi come ci si debba comportare in questo caso, certamente il trasferimento potrà avvenire a patto che vengano tutelate alcune condizioni:
1) La prima e la più rilevante è la salvaguardia della qualità di vita del minore;
2) La seconda è che il trasferimento non crei un pregiudizio nei confronti del genitore non collocatario, che mantiene il diritto/dovere di contribuire alla formazione e alla crescita della prole.
La prima cosa che appare con estrema chiarezza è che il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, ha una rilevanza minore rispetto alla necessità di garantire al figlio una vita equilibrata e serena, circostanza che può essere facilitata dal trasferimento stesso.
E’ comunque chiaro che non dovrà essere compromesso il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario in virtù del fatto che debbano mantenersi rapporti continuativi e sani con entrambi i genitori (art. 337 codice civile).
Pertanto è possibile procedere al trasferimento, senza richiedere autorizzazione al Giudice o raggiungere un accordo tra le parti, quando il trasferimento avvenga prevalentemente nell’interesse del minore o quando da detto trasferimento il minore ne ottenga un indiretto beneficio sulla sua qualità di vita.
Ci stiamo riferendo in concreto ad un trasferimento che avvenga all’interno della medesimo comune, qualora ci si riferisca a dei grandi centri urbani, o in comuni la cui distanza sia contenuta in poche decine di chilometri, condizioni non pregiudizievoli al diritto-dovere di genitorialità del non collocatario.
Grazie per l'attenzione.
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