Termine di grazia e sfratto per morosità
a cura di Giacomo Scortichini

Cos'è il Termine di Grazia.
Il “ Termine di grazia” è un istituto giuridico previsto dalla legge 392 del 1978 all’articolo 55.
La ratio della norma è tesa a tutelare il contraente debole attraverso degli strumenti che possano evitare la decadenza contrattuale a fronte di comportamenti inadempienti di poca rilevanza.
In sostanza la normativa consente all’inquilino moroso di chiedere al Giudice il cosiddetto “ termine di grazia”.
Nel caso di specie dunque il debitore potrebbe evitare la convalida dello sfratto e dunque l’emissione del decreto ingiuntivo.
E’ bene subito precisare che l’istituto di "Termine di Grazia" opera esclusivamente per i contratti ad uso abitativo, ritenendo, il legislatore, opportuno concedere la possibilità all'affittuario di mantenere il diritto fondamentale ad una vita dignitosa, dal quale non si poteva certo escludere il diritto a possedere una casa in cui vivere.
Il contraente inadempiente può provvedere sia saldando il dovuto direttamente in udienza, oppure sottoponendo al Giudice le sue argomentazioni di comprovata difficoltà economica, ovviamente momentanea e comunque superabili, e congiuntamente richiedere al Giudice che gli venga concesso il “ termine di grazia”.
Ci stiamo riferendo ad una dilazione di pagamento, rispetto ai tempi contrattualmente previsti, di 90 giorni che possono giungere sino a 120 se l’insolvente è in grado di dimostrare la gravità della sua transitoria condizione di mancanza di liquidità.
L’esclusione all’istituto giuridico da parte di contratti di locazione a non uso abitativo, trova le sua ragione nella diversa natura contrattuale; dove l’una, quella ad uso abitativo risponde a bisogni primari, mentre l’altra, a uso non abitativo rientra in un ambito prevalentemente commerciale, in ogni caso non sufficientemente degno di estreme tutele che non risulterebbero neanche efficaci se si considera la prevalente destinazione d’uso.
E’ del tutto evidente che trascorsi i termini del “termine di grazia” senza che il conduttore abbia provveduto ad onorare i suoi impegni il Giudice provvederà ad emettere convalida di sfratto.
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