Socio vuole recedere dalla SAS

a cura di Giacomo Scortichini

Il socio può uscire dalla SAS?

Nel caso in cui il socio di una società di persone, come nel caso di specie una SAS, società in accomandita semplice, senta l’esigenza di uscire dalla società è bene innanzi tutto consultare lo “statuto” al fine di verificare alcuni elementi chiave:

- La tipologia di Socio (Accomandatario o Accomandante)

- La durata della società (tempo indeterminato o determinato)

- Espresse previsioni in merito al recesso del socio.

Il socio può essere “accomandatario” cioè colui a cui viene affidata l’amministrazione e la gestione della società; in virtù di tale posizione sarà colui che risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Inoltre il socio può essere “accomandante”, cioè colui che “consegna” il potere di gestione agli amministratori e in forza di ciò risponde delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita.

La società può essere contratta a “ Tempo Indeterminato”; in questo caso il socio e libero di recedere senza il consenso degli altri soci ed è sufficiente darne notizia, mezzo raccomandata e in forma libera, con tre mesi di preavviso.
La società può essere contratta a “ Tempo Determinato”, il recesso del socio è ammesso solo se sussiste la “Giusta Causa” che si configura quando viene a decadere il rapporto di FIDUCIA all’interno dei componenti della società. Vediamo alcune fattispecie che configurano la “Giusta Causa” sulla base di alcune sentenze:

- Se il socio, pur avendone il diritto, venga estromesso dalla amministrazione della società;

- Se il socio non viene rimborsato di somme rese in prestito alla società;

- Se il socio non viene informato sulle scelte e l’andamento della società.

Gli eventi estranei alla volontà del recedente possono essere considerati “Giusta Causa” se non prevedibili e sopravvenuti e di rilevante gravità. Sono invece da escludere dalla “Giusta Causa” tutte quelle situazione di conflittualità che fanno parte del normale svolgimento della vita societaria, così come gli intendimenti di avventurarsi in nuove attività.
La società, all’interno dell’atto costitutivo, può aver previsto espressamente modalità circa il diritto di recesso, sempre che non siano in violazione dei dettami di legge e che si basino su motivazioni di assoluto rilievo.

Ora non ci resta che esaminare cosa prevede la legge in relazione al rimborso della quota al socio receduto:
Il socio receduto, o i suoi eredi, hanno il diritto di essere rimborsati del valore della loro quota, la cui determinazione avviene sulla base della determinazione dello stato patrimoniale della società al momento in cui il recesso si è reso operativo.

Nel caso in cui sussistano attività ancora economicamente non definite, il socio recedente risponderà o beneficerà degli esiti in ragione della sua quota.
La liquidazione di quanto dovuto dovrà avvenire entro sei(6) mesi dalla determinazione dell’importo dovuto, che solitamente si determina a seguito di un “bilancio straordinario” che ha lo scopo di determinare il valore della società, da cui discenderà la quantificazione delle spettanze del socio recedente.
Con ciò si determina lo scioglimento del rapporto tra socio e società, nella consapevolezza che nessun altra competenza, ivi compresi i beni conferiti anche se solo in godimento, è dovuta al socio recedente.
Il recesso comporta una modifica del contratto sociale e dunque prevede "obblighi pubblicitari".
Spetta agli amministratori darne comunicazione al Registro delle Imprese. Se questa operazione non avviene il socio receduto resta responsabile per le obbligazioni sociali.
Allora cosa può fare il receduto:
Il socio receduto può presentare un esposto da cui emerga il fatto modificativo, allegando copia della raccomandata con avvenuta notifica alla società e agli altri soci. L'ufficio, verificata l'esistenza del presupposto, concede 30 giorni agli amministratori per sanare in difetto di comunicazione, trascorsi i quali senza modifica, trasmette gli atti al Giudice per la formalizzazione del recesso.

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