Sinistro con conducente non proprietario

a cura di Giacomo Scortichini

Responsabilità del sinistro tra conducente e proprietario.

Nell’ipotesi in cui il guidatore del mezzo coinvolto in un sinistro non sia il proprietario del mezzo cosa accade?
Non sono rare le situazioni, proprio all’interno dell’ambito familiare, che i figli, i genitori, il coniuge, oppure dei semplici amici si mettano alla guida di un mezzo non di loro proprietà.
Le domande che responsabilmente andrebbero preventivamente fatte sono:
- Chi è l’obbligato a risarcire il danno causato?
- Chi deve pagare le eventuali multe per violazione del codice della strada?
- Chi risponde penalmente per eventuali lesioni procurate a terzi?
Nel caso di “comodato” ciò il momentaneo prestito del veicolo che non necessita di nessuna segnalazione alla motorizzazione, esistono due situazioni:
1) Se il guidatore, non proprietario e dunque non titolare della polizza assicurativa, non è il responsabile del sinistro. In questo caso non si pongono problemi perché il conducente potrà richiedere i danni da lui subiti all’assicurazione dell’auto su cui era posto alla guida.
Per quanto riguarda i danni causati al mezzo, il proprietario potrà richiedere, all’assicurazione del responsabile del sinistro, il ristoro di quanto subito.
2) Se il guidatore, non proprietario, è il responsabile del sinistro, in misura parziale o totalmente, sarà chiamato a risarcire i danni materiali all’intestatario del mezzo, il terzo danneggiato sarà risarcito dalla sua assicurazione che poi si rivarrà su quella del mezzo responsabile del sinistro.
Nel caso in cui in conducente non proprietario violi il codice della strada e detto comportamento gli sia nell’immediatezza contestato dalle forze dell’ordine, il conducente sarà obbligato, in solido, con il proprietario a pagare la multa ( in solido significa che nel caso in cui il conducente non provveda per qualunque circostanza al pagamento, di questo sarà chiamato a risponderne il proprietario).
Se la contravvenzione è differita, ad esempio spedita a casa, il proprietario a 60 giorni di tempo per comunicare il nome del conducente, resosi responsabile dell’infrazione, il suo indirizzo è quant’altro risulti utile al suo ritrovamento da parte dell’organo di polizia; in questo caso sarà il solo conducente a dover pagare la sanzione e sarà, sempre lui, l’oggetto della eventuale sottrazione dei punti sulla patente di guida.

Eventuali conseguenze penali dovute a lesioni procurate dal sinistro, saranno addebitate al conducente responsabile, che dovrà rispondere penalmente della sua condotta.
Due ultime annotazioni; nel caso in cui la polizza assicurativa preveda la copertura per un conducente esclusivo, il proprietario si renderà responsabile di ogni accadimento.
Inoltre, l’aumento del premio assicurativo sarà completamente a carico del contraente, cioè del proprietario.

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