La Servitù di passaggio

a cura di Giacomo Scortichini

Diritto di passaggio tra terreni confinanti.

Esistono due fondi e due diversi proprietari di cui uno dei due ha bisogno di passare sul fondo dell’altro per raggiungere il proprio fondo.

Il passaggio può avvenire a piedi o con mezzi. Ora vediamo come si determina questo diritto: L’articolo 1031 del Codice Civile ci dice che le servitù di passaggio possono essere costituite obbligatoriamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Inoltre le “servitù” si possono distinguere tra volontarie e coattive:

Le servitù “coattive” rispondono ad un obbligo imposto dalla legge e si costituiscono con contratti, qualora le parti intendono adempiere a quanto statuito dalla normativa, oppure con sentenza del Giudice che stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta. (articolo 1032 cc). Quelle “volontarie” invece nascono per atto di volontà delle parti. Una servitù volontaria può essere costituita non solo con il contratto tra le parti, ma anche con il testamento.

Alcune precisazione vanno effettuate per la servitù per “usucapione”, che si perfezione con l’evidenza di un “possesso” palese e concorde. Si costituisce sulla base di fatti evidenti e concreti. Lo stradino frutto di un continuo calpestio, ad esempio, lascia chiaramente intendere un utilizzo continuo e reiterato nel tempo. Così viene soddisfatto il requisito di legge della “apparenza”. Articolo 1062 “ La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”. L’articolo 1079 del codice civile ci dice che “Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio la esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la remissione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni”.

Come si estingue una servitù di passaggio. Se il proprietario del fondo servente acquista anche il fondo dominante (e viceversa), la servitù si estingue per “confusione”, perché la proprietà dei due fondi è riunita in un unico proprietario. ( articolo 1072 c.c.). La servitù si estingue anche se il proprietario del fondo dominante (o l’usufruttuario, il conduttore o chiunque goda anche del semplice possesso del fondo dominante) non passa più dal fondo servente per venti anni ( articoli 1073). In questo caso interviene infatti la prescrizione del diritto di servitù.

L’interruzione della prescrizione della servitù può ottenersi solo per riconoscimento del diritto da parte del proprietario del fondo servente ovvero per proposizione della domanda giudiziale. (Cassazione 16861/2013).Se viene meno l’utilità di passare sul fondo servente, o se diventa impossibile per un certo periodo passarvi, la servitù non si estingue se non sono comunque trascorsi i venti anni dal mancato esercizio (articolo 1074 c.c.).

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Calcola 9 più 1.