La separazione giudiziale

a cura di Giacomo Scortichini

Separazione senza accordo tra i coniugi. Decide il giudice

Alla separazione giudiziale si ricorre quanto non sussisto i presupposti per trovare un accordo tra i coniugi ( separazione consensuale).
Una conflittualità che impedisce una civile convivenza e in grado di pregiudicare il percorso educativo della prole.
Se nella “separazione consensuale” sono i coniugi a definire i termini di separazione, qui è il Giudice che definisce le modalità.
In sostanza uno dei due coniugi solleva l’insostenibilità del rapporto coniugale, ormai logoro e potenzialmente pregiudizievole per la stabilità psicofisica dei figli.
Il coniuge presenta ricorso al Tribunale competente che è quello di residenza della coppia. Nel caso in cui non fosse possibile determinare un domicilio familiare, il Tribunale competente sarà quello presso cui vive il coniuge passivo.
A tale indirizzo il Presidente del Tribunale darà notizia della volontà del proprio coniuge.
Il Tribunale comunica ai coniugi la data della prima udienza e se non si presenterà il coniuge che a sollevato la richiesta di separazione giudiziale il Presidente prende atto della rinuncia; nel caso non si presenti il coniuge destinatario del ricorso viene fissata nuova data per altra udienza.
Alla prima udienza avviene il tentativo di “conciliazione”, che nel caso dovesse fornire esito negativo, vedrà il Tribunale impegnato ad assumere decisioni per evitare pregiudizio alla prole e al coniuge debole ( affidamento dei figli, assegnazione abitazione, obbligo di mantenimento).

Poi sarà emessa sentenza che dichiara la separazione, che darà la possibilità ai coniugi di accedere alla procedura di divorzio.
Congiuntamente il Giudice, “pronunciando la separazione, dichiara, dove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

Con il matrimonio i coniugi assumono diritti e doveri: la fedeltà, l’assistenza morale e materiale , l’interesse alla famiglia e la coabitazione. La violazione di uno o più obblighi possono essere alla base della volontà di interrompere il rapporto coniugale, e da ciò nasce l’addebito, che deve comunque sempre essere espressamente richiesto, verso il coniuge che si è sottratto da dai suoi doveri.
Con l’addebito della separazione saranno messe in discussioni molte tutele che a causa del comportamento colposo e doloso del coniuge saranno:
-Verrà meno il diritto al mantenimento, resta, qualora in condizioni economiche molto complesse, il diritto agli alimenti.
-Verranno meno i diritti successori del coniuge defunto prima del divorzio.

Infine la giurisprudenza non esclude la possibilità di richiedere un risarcimento a fronte di condotte particolarmente gravi e tali da generare un pregiudizio psicofisico.

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