Separazione giudiziale con addebito
a cura di Giacomo Scortichini
Se viene meno il rispetto dei doveri coniugali.
Alla separazione giudiziale si ricorre quando, tra i coniugi, viene a mancare la possibilità di raggiungere un qualunque accordo in ambito di separazione.
Infatti la conflittualità, oltre ad escludere qualsivoglia civile convivenza, assume una rilevanza tale da pregiudicare anche una sana e tranquilla crescita dei figli, costretti a vivere in un ambiente molto negativo per la loro crescita emotiva e cognitiva.
Ecco dunque che all’accordo tra i coniugi, che configura la “separazione consensuale” subentra la figura del Giudice quale soggettività destinata a stabilire le modalità della separazione.
In questa sede intendiamo approfondite il concetto di " addebito ".
Dunque con il matrimonio i coniugi assumono dei diritti e dei doveri che possiamo così riassumere:
- Obbligo alla fedeltà
- Obbligo all’assistenza morale e materiale
- Il vivo interesse verso la famiglia
- Il vincolo della coabitazione
Se uno di questi elementi, sui i quali si fonda il principio di “reciproco sostegno”, viene a mancare ciò può rappresentare la volontà di interrompere il matrimonio.
Da quanto detto si rileva che porre il coniuge in una deprivazione di uno o più elementi fondativi dell’amorevole e responsabile convivenza, significa rendersi colpevoli nell'aver compromesso la prosecuzione del matrimonio.
Il coniuge che subisce questa condizione e intende agire per la “separazione giudiziale con addebito”, deve innanzi tutto farne espressa richiesta al Giudice, motivando le condizioni che fanno ritenere il suo coniuge responsabile di essersi sottratto ai doveri coniugali.
Se il Giudice rileverà la sussistenza di queste condizioni, la separazione con addebito produrrà le seguenti conseguenze a chi dolosamente o colpevolmente a posto le condizioni per una impossibilità di mantenere in vita la convivenza e dunque il matrimonio.
- Verrà meno il diritto al mantenimento
- In caso di condizioni economiche svantaggiate il coniuge colpevole otterrà solo il diritto agli alimenti
- Verranno meno i diritti successori del coniuge defunto prima del divorzio
- Non è esclusa, al coniuge leso, la possibilità di richiedere un risarcimento per condotte tali da procurare un pregiudizio fisico o psicologico.
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