Srl responsabilità degli amministratori verso i creditori

a cura di Giacomo Scortichini

Come e in che misura rispondono gli amministratori di una S.r.l.

Articolo 2476 codice civile “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale”.

Fuori dalla proverbiale “responsabilità limitata” esistono delle eccezioni dove i chiamati a rispondere con il patrimonio personale possono essere:
- Coloro che hanno assunto obbligazioni prima che la società sia stata iscritta nel "registro delle imprese"; infatti a questo punto la "futura società SRL" non ha ancora assunto " personalità giuridica";
- Nel caso di SRL Uninominale è personalmente e illimitatamente responsabile per i debiti nei casi di insolvenza della società, se non ha adempiuto agli obblighi relativi ai conferimenti o non abbia fatto espressa menzione dell’esistenza di un unico socio;
- In presenza di reati gli amministratori, dagli stessi compiuti o avallati, risponderanno con il proprio patrimonio personale.

A titolo d’esempio possiamo citare le
false documentazioni fiscale o quanto vengono meno agli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Se la Società Srl è in liquidazione sovente lo stato di liquidazione non è garanzia di un completo ristoro dei creditori sociali, a questo punto gli stessi potranno rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci, limitatamente al valore della quota percepita in sede di liquidazione da ciascuno di questi .

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