S.n.c. Responsabilità dei soci verso i creditori

a cura di Giacomo Scortichini

Società di persone S.n.c.

La società in nome collettivo si costituisce per “atto pubblico” e per “scrittura privata autenticata dal notaio”. Molto importante è l’iscrizione nel “Registro delle Imprese” in quanto, in caso di mancata iscrizione, pur costituendosi comunque la società, i rapporti tra la Snc e i terzi non saranno regolati da questa tipologia d’impresa (Snc) ma dalle norme per la “società semplice” che sono molto meno favorevoli.
Ad ogni socio è conferito il potere di amministrazione e di rappresentanza che può avvenire sia in modo disgiunto che congiunto.

In taluni casi è possibile conferire ad alcuni soci il potere amministrativo e di rappresentanza:
- La Snc non prevede un capitale sociale minimo;
- Ogni socio o amministratore percepisce una quota degli utili in proporzione alla quota di capitale sottoscritto
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-
I soci hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali;
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Nessun Socio può essere sollevato da detta responsabilità dei confronti di terzi;
- Possono invece essere sollevati un o più soci il cui effetti si esplichi solo tra soci e quindi non infici creditori dei terzi
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Il creditore, prima di pretendere il suo diritto dal singolo socio, deve fare richiesta di ristoro del debito alla società.
In caso di fallimento della società, saranno dichiarati falliti anche tutti i singoli soci.

Lo Scioglimento della società può avvenire per:
- Il decorso del termine; Per il conseguimento dell’oggetto sociale;
- Per la sopraggiunta impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale;
- Per la volontà di tutti i soci;
- Per dichiarazione di fallimento.

In caso di “Scioglimento” può essere nominato un liquidatore, operazione superabile se all’atto dello scioglimento non esistono debiti e i soci decidano di spartirsi, in proporzione alle rispettive quote, il capitale sociale residuo. Dunque questo tipo di società offre taluni vantaggi, come la “responsabilità solidale” dei soci, la libertà di definirsi una determinata forma di gestione della società e il regime contabile semplificato.

Di contro essendo una società priva di personalità giuridica i soci si espongono ad una illimitata responsabilità; per cui i soci potranno essere chiamati a rispondere con il patrimonio personale, una volta accertato che il patrimonio sociale non può soddisfare le legittime pretese dei creditori.

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