Riscaldamento centralizzato, il condomino può staccarsi.

a cura di Giacomo Scortichini

Distaccarsi dal riscaldamento centralizzato è possibile.

Dedicato alla Sig.ra Anna di Treviso.

L'art. 1118 codice civile afferma che “ Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

La norma richiama la “natura strumentale” delle parti comuni del condominio, riaffermando la centralità delle proprietà esclusive dei singoli condomini.
Dunque la legge consente al condomino di “distaccarsi dall’impianto centralizzato” ponendo alcune condizioni di massima afferenti il fatto che da tale scelta non si determino “ notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.
E’ del tutto evidente che il legislatore, pur nella volontà di garantire i più ampi spazi di autodeterminazione ad ogni singolo condomino, non può esimersi di porre in essere delle tutele per tutti i condomini.
La sentenza della Cassazione 22285 2016, conferma questa medesima impostazione normativa fissando che il “ distacco è possibile” a condizione che:
- Il condomino che si “distacca” fornisca la prova che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini;
- Tale attestazione dovrà essere corredata da una documentazione tecnica;
- L’onere della prova a carico del condomino può venir meno solo nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco dall’impianto comune sulla base di una propria ed autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti sopra riportati.

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