Risarcimento danni per responsabilità medica

a cura di Giacomo Scortichini

Danno medico e risarcimento del pregiudizio.

Non sono rari i casi di malasanità riferibili ad errori chirurgici, oppure di diagnosi, o terapeutici, o di infezione contratte all’interno della struttura ospedaliera, per una carenza strumentale della struttura sanitaria, oppure dalla mancanza di un valido consenso informato.
Chi ritiene di aver subito un danno per la responsabilità professionale del medico, può veder riconosciuto un adeguato risarcimento dei danni sofferti e causati da errori e omissioni dei sanitari.
Esiste una responsabilità “contrattuale” che fa riferimento all’articolo 1218 del codice civile che afferma “ Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”  
La norma disciplina dunque  la responsabilità contrattuale, che sorge in caso di inadempimento dell'obbligazione e presuppone, quindi, un preesistente rapporto tra i soggetti.
Essa si contrappone alla responsabilità extracontrattuale nella quale è proprio con l'illecito che si instaura un rapporto tra le parti.
L’ articolo 2043 del codice civile, tutela i danni da responsabilità extracontrattuale e statuisce che “ Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
Definire se la responsabilità medica ha natura contrattuale o extracontrattuale è estremamente importante, perché da ciò discende chi sarà chiamato a risarcire il danno cagionato.
L’obiettivo è quello di contenere il fenomeno della “ medicina da difesa” attenuando la responsabilità del medico e dunque scoraggiando una azione risarcitoria diretta al sanitario, bensì alla struttura sanitaria, sempre che il medico “non abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”  

Dunque la “responsabilità contrattuale” offre maggiori garanzie sia per aspetti legati alla prescrizione, la cui durata è pari a 10 anni, e solleva il danneggiato da una azione probatoria molto puntuale ed approfondita.
Per questo le azione di risarcimento del danno sono prevalentemente dirette alla struttura sanitaria, relegando la responsabilità del medico alla sola evenienza “extracontrattuale”, la quale prevede un termine di prescrizione di 5 anni e un maggior onere probatorio da parte del soggetto danneggiato.
Ciò che non dobbiamo mai dimenticare è che la medicina è una scienza e la scienza si basa su “verità storiche” e non su “ verità assolute”, che appartengono alle opinioni e alle fedi, cioè la verità scientifica è una verità contestualizzata, in attesa che il tempo le neghi.
La prima cosa da fare è quella di chiarire i fatti.
Per accertare eventuali responsabilità medico-sanitarie, innanzi tutto, va esaminata la vicenda clinica raccogliendo tutta la documentazione possibile da porre alla base del diritto vantato. ( cartelle cliniche, esami strumentali, ecc.)
Queste richieste debbono essere rivolte alla struttura sanitaria e tutta la documentazione dovrà essere contestualizzata all’interno del precedente quadro clinico del danneggiato.
La legge prevede un tempo di sette giorni affinché la struttura sanitaria renda disponibile tale documentazione.
A questo punto il quadro di quanto accaduto è chiaro, specie se supportato dal parere di professionisti e avendo avuto cura di valutare un rapporto di causalità tra il danno subito e il cattivo operato del sanitario.
Quindi ora è possibile attivare una gestione stragiudiziale per valutare la possibilità di giungere ad un accordo tra chi ha subito il danno e chi deve rispondere della responsabilità medica.
E’ bene sottolineare che la mediazione deve essere richiesta ad un organismo di riferimento del territorio in cui ha la sede il tribunale competente per il giudizio.
Se esiste una sintonia tra le parti la vicenda si conclude con un congruo ristoro per il danno subito.
Nel caso in cui non si divenga a nessun accordo si dovrà ricorrere all’ambito giudiziale, che è sempre subordinato al preventivo espletamento dell’accertamento tecnico preventivo, vale a dire rivolgendosi ad un CTU, nominato dal tribunale, il quale avrà cura di accertare l’eventuale danno subito e la sua entità; questo parere si porrà poi alla base per giungere a comprendere se vi sono degli elementi per trovare un accordo o se invece si dovrà ricorrere a giudizio.
Una volta esperiti invano tutti i passaggi stragiudiziali, si giunge a giudizio (articolo 702 bis cpc- Procedimento Sommario di Cognizione); in questo caso l’attore può agire direttamente nei confronti dell’assicurazione, che può anche citare direttamente a giudizio. ( La polizza assicurativa è peraltro obbligatoria e, in caso di sua mancanza, viene sostituita dal “ Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria”.
Nel caso sussistano i presupposti il paziente potrà vedere risarcito :
- Danno Patrimoniale, ossia la sommatoria tra “danno emergente” e “lucro cessante”.
- Danno non patrimoniale, da convertire con tabelle
- Danno biologico: Invalidità
- Danno esistenziale
- Danno estetico
- Danno morale
- Danno Iatrogeno – Pregiudizio causato da una condotta medica

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Calcola 5 più 7.