Risarcimento all'alunno caduto dalle scale

a cura di Giacomo Scortichini

Danno all'alunno e onere della prova.

Non sono rari gli incidenti nell’ambito scolastico, vuoi per la vivacità giovanile, vuoi per il grande affollamento, vuoi perché la scuola non ha sufficientemente vigilato sulla incolumità degli alunni che gli vengono affidati.
La sentenza della Cassazione n. 7410 del 2021, ci dice come individuare le responsabilità dell’eventuale incidente.
Secondo la Cassazione spetta alla scuola dimostrare di aver vigilato e aver predisposto tutte le misure organizzative al fine di evitare accadimenti pericolosi e i relativi danni.

La Corte d’Appello, sebbene avesse riconosciuto la natura contrattuale dell’obbligo di sorveglianza da parte dell’ente scolastico, aveva respinto la domanda di risarcimento danni presentata dai genitori del minore in quanto non era stata fornita la prova della dinamica dei fatti.
Vi è da precisare che riguardo al riparto dell’onere della prova il danneggiato ha il dovere di dimostrare l'evento di danno e come si è verificato, mentre è a carico della scuola l’onere di dimostrare che il fatto si è verificato non per sua colpa dovuta a difetto di diligenza nell'attività di vigilanza o di misure organizzative e di prevenzione capaci di scongiurare l'evento.

Nel ricorso in Cassazione il danneggiato lamentava la violazione degli articoli 1218 e 2697 dei codice civile.
Benché le teorie sull’onere della prova sono estremamente dibattute, la Cassazione ci dice che spetta all’Istituto scolastico fornire la prova liberatoria, dimostrando così di aver adottato quanto necessario per prevenire il danno.

La Corte d’Appello avrebbe individuato correttamente il principio da applicare in materia di riparto dell’onere della prova, in ogni caso non è corretto affermare che il danneggiato non aveva fornito la prova dei fatti., perché è onere dell’istituzione scolastica e non certo della parte lesa provare l’esistenza di misure organizzative idonee a evitare una situazione di pericolo.

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Dunque colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha l'onere di dimostrarne l'inefficacia del diritto vantato.

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