Rinuncia all'eredità e creditori

a cura di Giacomo Scortichini

Rinuncia all'eredità e tutela dei creditori del chiamato.

Il Signor Alessandro di Roma ci pone un quesito che proviamo a chiarire a beneficio di tutti i lettori.

La rinuncia all'eredità ha natura di negozio unilaterale non ricettizio e, pertanto, non ammette la simulazione.
L’erede che abbia a suo carico una buona quantità di debiti, potrebbe essere propenso a rinunciare all’eredità, nella consapevolezza che poi l’eredità stessa si devolverebbe ai suoi stretti familiari eludendo così di adempiere agli obblighi patrimoniali assunti con i suoi creditori.
In ragione di ciò "I creditori di colui che rinuncia ad una eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore. In questo caso la rinuncia è annullata non in favore dell’erede che ha rinunciato, ma solamente a vantaggio dei suoi creditori e per la concorrenza dei loro crediti"

Il debitore che subisca un pregiudizio da tale scelta da parte del chiamato debitore può disporre di apposito strumento di tutela rappresentato dall'articolo 524 del codice civile; l’articolo in estrema sintesi afferma che quando da una rinuncia ad un’eredità compiuta da un debitore produce un danno verso i suoi creditori quest’ultimi possono chiedere al giudice che i beni ereditari, anche se acquisiti da altro successibile, siano loro attribuiti allo scopo di soddisfarsi sui medesimi dei propri diritti e fino alla concorrenza dei medesimi; tutto ciò indipendentemente se vi sia stata o meno frode, cioè la volontà di creare pregiudizio ai creditori.
Quindi in questo caso la tutela si estende nella misura dei beni che il rinunciante avrebbe potuto acquisire, senza che né il rinunciante, né il creditori assumano il ruolo di eredi.
Ed è proprio per quanto regione che l’attribuzione dei beni ereditati, anche se acquisiti da altro successibile, è domandata dai creditori in nome proprio e non in nome del debitore.
E’ opportuno osservare come l’articolo 524 del codice civile ci dice che se il debitore rinuncia senza essere a ciò spinto da una volontà di frodare i creditori, purché si accerti, nei confronti dei suoi creditori un danno consequenziale a tale rinuncia, costoro possono avvalersi comunque dell’articolo 524 del codice civile.
La rinuncia all'eredità ha natura di negozio unilaterale ricettizio e, pertanto , non ammette la simulazione.
In particolare non è configurabile la simulazione della rinuncia all'eredità, composta da soli debiti, quando il chiamato all'eredità, in una fase antecedente, abbia ricevuto in donazione dei beni dal de cuius
Grazie per l'attenzione concessaci.

 

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