Ricomprare la propria casa all'asta.
a cura di Giacomo Scortichini
Il debitore non può partecipare all'asta.
Credo che chiunque si sia trovato in una situazione debitoria e con le azione esecutive sulla propria abitazione si è domandato:
Posso ricomprare la mia casa all’asta?
E’ conveniente ricomprare la propria casa all’asta?
La nostra normativa in materia ci dice che tutti possono partecipare all’asta fatta eccezione del proprietario-debitore, essendo a quest’ultimo precluso il diritto all’acquisto.
Dunque chiunque, parenti ed amici del debitore inclusi, sono legittimati a partecipare all’asta.
L’articolo 571 del codice di procedura civile afferma:
“Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta”.
Il divieto nei riguardi del debitore opera anche se questi offre per interposta persona, purché si tratti di interposizione fittizia ed il terzo sia un mero prestanome del debitore;
Di contro non sussiste alcun divieto qualora l’interposizione sia reale, vale a dire che il soggetto abbia agito nel suo interesse e non in quello del debitore esecutato.
Il secondo quesito, relativo alla convenienza, bisogna precisare che i valori affettivi non possono essere quantificati e dunque non vanno inclusi circa la convenienza o meno.
Se il debito è più alto del ricavato della vendita dell’immobile è del tutto evidente che persistendo la condizione debitoria, i creditori potranno aggredire altri beni, mobili o immobile, oltre che procedere al pignoramento della pensione o dello stipendio/reddito del debitore.
In realtà andrebbe sempre escluso il pignoramento della propria abitazione attraverso un accordo a saldo e stralcio o in una dilazione della pretesa del creditore.
Esistono altre condizioni di “sospensione d’asta”, ad esempio qualora il prezzo sia eccessivamente inferiore al suo valore di mercato.
In questo caso il Giudice può decidere per la sospensione per inadeguatezza del prezzo di vendita.
Inoltre, nel caso in cui il creditore sia la banca che ha concesso il mutuo, il debitore può sospendere il pignoramento qualora il debito sia nato per fronteggiare esclusivamente bisogni personali.
Al momento della richiesta, il debitore dovrà aver rimborsato almeno il 10% del prestito e il debito complessivo non dovrà superare i 250.000 euro.
Infine è possibile ricorrere al cosiddetto “fondo salva casa”.
La misura nasce per cercare di salvaguardare e tutelare tutti i soggetti coinvolti nella misura esecutiva.
Dunque il “creditore” ed il “debitore” potranno valutare congiuntamente se sussistono i requisiti per accedere alla misura, in merito alla quale dedicheremo un apposito articolo.
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