SAS - Responsabilità dei soci accomandatari verso i creditori

a cura di Giacomo Scortichini

Società di persone, l'accomandita semplice.

La “società in accomandita semplice”, è una società di persone e presenta due categorie distinte di soci:
1) Soci accomandatari; cioè coloro che possono amministrare la società e per tale responsabilità rispondono illimitatamente e solidalmente degli eventuali debiti della società, anche con il proprio patrimonio personale (Autonomia patrimoniale imperfetta). In questo caso, a differenza della SRL, non esiste una divisione tra beni societari e beni personali.
2) Soci accomandanti; non possono amministrare la società né orientarne le scelte strategiche. Hanno diritto ai dividenti e rispondono delle obbligazioni assunte dalla società, limitatamente alla “quota conferita”. Sono in sostanza dei finanziatori della società e vanno ad alimentare la cosiddetta "Autonomia patrimoniale perfetta".

L’articolo 2320 codice civile ci dice che:I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso terzi per tutte le obbligazioni sociale può essere escluso a norma dell’articolo 2286 codice civile”.
Proprio a garanzia degli eventuali creditori nell’atto costitutivo vanno indicati i nomi dei soci “accomandatari” e “accomandanti”.

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