Responsabilità civili dei genitori per reati dei propri figli minori

a cura di Giacomo Scortichini

I genitori sono responsabili dei danni cagionati dai loro figli non emancipati.

L’articolo 2048 del codice civile stabilisce che “ Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” .
Dunque il nostro ordinamento riconosce ai genitori una colpa nell’educazione, “culpa in educando” per non aver provveduto ad esercitare al meglio l’incarico formativo ed educativo ai propri figli, compito che la società assegna ad entrambe i genitori.
Quindi ci stiamo riferendo ad una “responsabilità indiretta” ; nel caso volessimo ravvisare profili di  irresponsabilità è necessario essere in grado di dimostrare che sia stato impossibile, impedire il fatto illecito.
E’ bene chiarire che il requisiti della coabitazione, richiamato dalla norma, merita un chiarimento; il minore che si reso colpevole di atti contro la legge può non coabitare con i propri genitori per motivi legittimi, ma tali non sono se scaturiscono da una educazione non adeguata, che ha indotto il minore ad abbandonare la casa genitoriale, vivendo di espedienti o affrontando autonomamente la vita ancora privo degli strumenti formativi ed educativi fondamentali.
Ma cosa accade nel caso in cui il reato venga compiuto da figlio minore emancipato?
L’emancipazione determina l’assunzione di una autonoma soggettività del minore e libera il genitore dall’onere di responsabilità, donando al minore la facoltà di determinare la sua esistenza, non a casa l’emancipazione è causa di estinzione della patria podestà.
E’ opportuno chiarire che quanto sinora esposta non dovrà essere esteso, né tanto meno confuso con quanto disposto dall’articolo 2047, sempre del codice civile, che fa riferimento al un ipotetico dolo commesso da incapace, spostando l’azione educativa dalla “ colpa in educando” alla “ colpa in vigilando”.

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