Rami sporgenti in altra proprietà, cosa dice la legge
a cura di Giacomo Scortichini
Cosa fare se gli alberi del vicino occupano parte della mia proprietà.
Articolo 896: “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però, in ambedue i casi, i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti”.
La norma trova la sua validità qualora l’albero sia collocato ad una debita distanza, altrimenti bisognerà riferirsi all’articolo 894 c.c. che statuisce che: “Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti”, sempre che il fatto non costituisca una violazione notevole della bellezza artistica così definita dalle autorità competenti.
Difatti il Codice Civile tutela, oltre che i diritti soggettivi, anche l'aspetto paesaggistico andando a censurare quei comportamenti che possano compromettere l'armonia degli edifici e delle costruzioni. La distanza di cui all’articolo 892 cc viene così definita:
- 3 metri per alberi da alto fusto;
- 1,5 metri per alberi a non alto fusto;
- 0,5 metri per viti, arbusti, siepi vive;
- piante da frutto di altezza non superiori a 2,5 metri.
La facoltà di chiedere la recisione dei rami può essere esercitata in qualunque tempo, è imprescrittibile, e può essere esercitata sia dal proprietario del fondo che da qualsiasi altro titolare di diritto, quale l’affittuario o l’usufruttuario.
Il proprietario degli alberi deve sostenere i costi di ripristino e accollarsi i costi degli eventuali danni causati al vicino, dall’esuberanza dei suoi alberi. Dunque se a sconfinare saranno i rami, il proprietario del fondo invaso potrà chiedere , in via giudiziale o stragiudiziale i danni subiti ed il ripristino della condizione lecita. Se a sconfinare saranno le radici il proprietario del fondo potrà provvedere a difendere la sua proprietà provvedendo autonomamente al taglio di queste ultime.
Commenti
Commento di Tiziano -
Buona sera, la mia casa fa parte di un complesso di 2 case bifamiliari ,servite da una strada privata a fondo chiuso. Questa strada é di proprietà di tutti e 4 i proprietari delle 2 bifamigliari, uno di questi lascia uscire dalla sua recinzione un gelsomino che si espande per un 50 cm sulla strada privata quindi sulla proprietà di tutti e 4 i proprietari. Il vicino non taglia i rami che fuoriescono creando scomodità per accedere al mio cancello di ingresso. Cosa posso fare per obbligarlo, lui deve tenere comunque la distanza anche se la stradina é privata e non pubblica, quali procedere posso attuare. Grazie e buona sera.
Risposta di Studio Legale Scortichini
Dopo aver tentato inutilmente la via del dialogo, si può inviare una lettera di diffida e se questa non convince il destinatario a potare la siepe si procede chiedendo un incontro in tribunale. Qualora l’albero o la siepe rappresentino veri e propri pericoli per il vicino si può chiedere un provvedimento d’urgenza all’autorità giudiziaria. In particolare, si può fare nel caso in cui la siepe presenti delle spine e si trovi in un luogo di passaggio oppure se l’albero sia pericolante e rischi di colpire le persone in transito.
Aggiungi un commento