Quali sono i motivi della separazione

a cura di Giacomo Scortichini

I motivi della separazione con addebito.


L’articolo 151 al secondo comma statuisce che "Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio."

L'infedeltà come causa della crisi matrimoniale.

La fedeltà è una degli elementi sui cui si fonda il matrimonio.
La lealtà, il sapere di poter fidarsi del proprio partner è una condizione imprescindibile nella vita della coppia, nella armonia familiare e nella crescita e nella educazione della prole.
Il tradimento infatti nega le ragione di una unione, nega, nelle fondamenta, in principio su cui si fonda il matrimoni.
Il matrimonio è l’amore che sigilla l’unione ed insegna agli sposi ad accogliersi reciprocamente come dono.
Ma nulla è eterno ed il mutevole stato emotivo della donna e dell’uomo spesso genera tradimenti che determinano la fine di una relazione.
Spesso però può accadere che è la fine della relazione che determina il tradimento.
La Cassazione a nuovamente affermato che l'addebito della separazione per infedeltà di uno dei due coniugi può essere disposto solo se chi ha subito il tradimento riesce a dimostrare che il tradimento è stata la causa della fine del matrimonio.
Quindi la Cassazione, in una recentissima sentenza, torna a ribadire che se il tradimento è il frutto di un rapporto ormai logoro e pressoché insanabile, non può esserci addebito perché le ragioni della crisi di coppia non sono da ricercare nell’infedeltà.
Se il matrimonio sta già vivendo una profonda ed evidente crisi, in questo caso non è imputabile al tradimento della moglie o del marito le ragione della separazione.
Chi chiede la separazione con addebito per infedeltà a l’onere di provare che la causa del fallimento matrimoniale è nella condotta infedele del partner.

Secondo la Cassazione, anche qualora venisse accertato il tradimento di uno dei due coniugi, per ottenere l’addebito al fedifrago bisogna dimostrare che è dalla sua condotta infedele che è scaturita la crisi matrimoniale.

Il tradimento è causa sufficiente della pronuncia di addebito della separazione, ma serve che chi ne fa richiesta sia in grado di dimostrare che la crisi è stata causata dall'infedeltà.

All'altro coniuge infedele spetta invece dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al tradimento.
Spetta proporre delle evidenze su una convivenza senza più prospettive, di un legame ormai consumato e impossibile da rivitalizzare.


Anche il venir meno della assistenza morale e materiale ne rappresenta una causa.
La reciprocità di questi obblighi si realizza attraverso la dovuta attenzione sia nella quotidianità che nel caso di momenti di difficoltà.
Fatti o omissione che ledano il rispetto del coniuge, la sua qualità della vita e il suo equilibrio emotivo.
Un eccesso di autoritarismo, una non presenza sono elementi che, qualora dimostrati in ambito di nesso causale, quindi posti alla base dell’impossibilità di convivenza, possono portare alla richiesta ed al riconoscimento dell'addebito.

Addebito per Violenza Familiare; spesso questo condotte configurano specifiche figura di reato come nelle sevizie, molestie, aggressione, violenza verso la moglie o i figli, insomma qualunque forma di prevaricazione violenta può essere causa di addebito, sempre che si sia in grado di dimostrare che tali deprecabili condotte siano alla base della crisi matrimoniale, della impossibilità di una ulteriore convivenza.

Addebito per Abbandono del Tetto Coniugale
Questo aspetto ha una sua particolarità; pur configurando una delle motivazioni dell’addebito perché ci si sottrae dall’obbligo di convivenza, spesso l’allontanamento del coniuge dall'abitazione familiare è la risultante di una crisi già in essere, vale a dire la rivelazione di una situazione già compromessa e preesistente all’abbandono del tetto coniugale.
Se questa è la condizione viene a mancare il nesso di causalità, perché non è l’abbandono che crea la crisi matrimoniale ma altre motivazione che inducono all’abbandono.
In questo caso in linea di massima non vi è il riconoscimento dell’addebito.
Di tutt’altra ragione è il fatto che alla base della crisi matrimoniale vi sia l’abbandono del tetto coniugale che, ponendo fine alla obbligata convivenza, risulta dunque essere meritevole di tutela e quindi di riconoscimento dell’addebito.

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