Provvedimenti di urgenza, articolo 700 c.p.c.
a cura di Giacomo Scortichini

fumus boni iuris e periculum in mora debbono coesistere per l'applicazione art. 700 cpc
Provvedimenti di urgenza art. 700 cpc
L’artico ex 700 del codice di procedura civile statuisce “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito ”.
L’esegesi del procedimento d'urgenza, strumento giuridico assai residuale, parla di una applicazione limitata al solo caso in cui manchino i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari tipiche del sequestro della denuncia di nuova opera o di danno temuto o del procedimento di istruzione preventiva.
Presupposti per l'applicazione del procedimento d'urgenza sono il fumus boni iuris ed il periculum in mora, che debbono ambedue coesistere.
Il primo requisito viene inteso come probabile esistenza del diritto cautelare, mentre il secondo attiene al pericolo attuale che il diritto del ricorrente possa subire un pregiudizio che, tenuto conto delle circostanze di fatto, si presenta come imminente ed irreparabile. Infatti, l'irreparabilità deve essere intesa quale ragionevole e probabile pericolo che il diritto del ricorrente subisca un pregiudizio non altrimenti risarcibile.
Dunque l’ articolo 700 del codice di procedura civile trova la sua ratio nella necessità di evitare che la futura ed eventuale pronuncia del giudice di merito diventi inutile, assicurando una tutela immediata al diritto del ricorrente, che potrebbe essere imminente, irrimediabilmente e irreparabilmente pregiudicato dall'attesa dell'instaurazione del giudizio di merito.
La funzione integratrice dell'art. 700 si sostanzia nella possibilità di fare ricorso a provvedimenti d'urgenza atipici solamente quando non esistano forme alternative tipiche, o quando queste appaiano assolutamente inefficaci, tanto da eludere la tutela del richiedente.
Oltre alla analisi, strettamente normativa, possiamo esaminare, a titolo esemplificativo, alcuni esempio di fatti concreti che hanno lo scopo di meglio circostanziare la misura in argomento, oltre che il condiviso orientamento giurisprudenziale.
Il Tribunale di Torino nel procedimento n. 10524 del 2020, rigetta il ricorso, ex articolo 700 del codice di procedura civile affermando che tenuto conto del del fatto che i rimedi cautelari d’urgenza comportano l’adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all’esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell’articolo 700 del codice di procedura civile consente l’anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all’esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile.
In particolare, non può ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora richiesto per la proposizione del procedimento d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura penale, quando per l’inattività del ricorrente sia decorso un periodo di tempo pari alla normale durata dell’azione esperita in via ordinaria, senza che venga allegata la sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano determinato un diverso pregiudizio imminente ed irreparabile, nel senso di pregiudizio che minaccia di determinare una lesione irreversibile alla realizzazione del diritto azionato.
In ogni caso, la ricorrenza del requisito del periculum in mora, che, secondo il dettato dell’articolo 700 del codice di procedura civile, deve ricorrere in aggiunta a quello del fumus boni iuris, va esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso.
In altre parole, premesso che, ai fini dell’accertamento del periculum in mora occorre analizzare puntualmente la situazione di fatto, al fine di accertare se effettivamente si giustifica l’adozione, alla stregua di una cognizione comunque sommaria, di un provvedimento invasivo e a sua volta potenzialmente lesivo delle ragioni di chi lo subisce, quel presupposto va escluso allorché tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda giudiziaria sia decorso un apprezzabile periodo di tempo.
L’accertamento, nell’ambito del procedimento d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile, dell’insussistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile, periculum in mora, esonera il Giudice dalla disamina dell’altro requisito del fumus boni iuris.
Il Tribunale di Roma (XVII sez. Civ.) con ordinanza del 15 luglio 2020 afferma che in merito alla valutazione e sussistenza del “periculum in mora” che non può essere rintracciabile “ in re ipsa”.
Il requisito del “periculum in mora” deve sempre essere accertato nel caso concreto e va escluso ogni qualvolta sia trascorso un notevole lasso di tempo tra l’evento lesivo e l’esercizio dell’azione cautelare, in quanto situazione incompatibile con le caratteristiche dell’irreparabilità del pregiudizio che giustificherebbe l’adozione di misure urgenti.
Non può infatti essere adottata “ la formula traslativa secondo la quale in tali casi il pericolo è “ in re ipsa” ed è sufficiente accertarne l’attualità della presunta condotta lesiva o il pericolo che la stessa possa essere posta in essere in futuro”.
Ciò che resta decisivo ai fini della sussistenza del “ periculum in mora” è il notevole lasso temporale intercorso tra l’avvenuta conoscenza dell’ipotetico illecito e l’instaurazione del procedimento d’urgenza, che priva il pericolo paventato dei requisiti di irreparabilità, gravità, attualità e imminenza, nei termini in cui tali requisiti sono richiesti per l’adozione delle misure cautelari urgenti.
Il Tribunale di Taranto con ordinanza del 1 agosto 2019, in perfetta continuità afferma “ La parte istante ha l’onere di dimostrare l’esistenza del periculum in mora, che non può giammai considerarsi in re ipsa, oltre che il fumus boni iuris”.
Dunque la giurisprudenza è unanimemente orientata nel dichiarare il ricorso inammissibile per motivi di rito od anche infondato per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora ben può essere dichiarato inammissibile o rigettato de plano con decreto inaudita altera parte, anche senza l’instaurazione del contraddittorio, per ragioni di economia processuale e/o per scoraggiare pratiche defatigatorie ad abusive della tutela cautelare ed anche per la mancanza di effetti preclusivi di una tale pronuncia nonché per la libera riproponibilità del ricorso cautelare.
Tutto ciò premesso, la suddetta domanda cautelare risulta infondata per difetto del requisito del periculum in mora. Nel caso di specie, richiamando la giurisprudenza citata in precedenza, sulla base di quanto dedotto e documentato dalla parte ricorrente, al periculum in mora dalla stessa prospettato sarebbe stato possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti.
Infatti l’articolo 700 del codice di procedura civile afferma che chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza.
Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto che per la configurazione del periculum in mora, l’articolo 700 del codice di procedura civile richiede l’irreparabilità ed imminenza del pregiudizio; vale a dire di quel pregiudizio irreparabile ed imminente a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti, si può solo giungere alla conclusione che sia del tutto evidente la sua insussistenza.
Questo perché la ricorrenza del requisito del periculum in mora, che, secondo il dettato dell’articolo 700 del codice di procedura civile, deve ricorrere in aggiunta a quello del fumus boni iuris, va esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso.
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