110% come cautelarsi in ambito contrattuale
a cura di Giacomo Scortichini

110% come tutelarsi da inattesi aumenti.
Per meglio comprendere come opera il bonus 110% e bene partire dal alcuni dispositivi di legge del nostro codice civile. L’articolo 1467 ci dice che nei contratti sinallagmatici, cioè di corrispettività, se la prestazione di una delle parti diviene eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi imprevisti, la parte che deve offrire tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, sempre che l’onerosità sopravvenuta superi la normale alea(rischio) del contratto. L’altra parte può proporre una revisione delle condizioni contrattuali per evitare la risoluzione del contratto. L’effetto non è retroattivo e dunque le prestazioni già eseguite non sono rivedibili in misura del credito.
L’articolo 1469 ci dice che i contratti “aleatori” per loro natura sono ad effetti imprevedibili e consapevolmente accettati dalle parti. Ad esempio i contratti assicurativi ove il premio scatta solo nell’accadimento dell’evento, o contratti di vendita di cosa futura, sono tra i contratti che meglio descrivono la tipologia “ aleatoria”.
Dunque sia coloro che vogliono avere il pieno controllo sull’andamento contrattuale (art. 1467), sia coloro che affidano alla imprevedibilità (aleatoria) gli effetti del contratto sono tutelati nella loro volontà contrattuale.
In questa antitesi contrattuale si inserisce l’articolo 1664 del codice civile che ha lo scopo di garantire l’equilibrio all’interno dei contratti “commutativi”; quelli dove ognuno delle parti è a conoscenza, sin dall’inizio, del valore della prestazione di cui è creditrice (articolo 1467) ed in parte per i contratti aleatori, fissando la soglia di rischio commerciale al 10%, dove l’indeterminatezza ne costituite l’elemento prevalente (art. 1469).
Questa ricerca di equilibrio si esprime, nell’articolo 1664, nella ricerca di garantire, per quanto possibile, un giusto bilanciamento tra prestazione e controprestazione economica rendendo possibile la revisione unilaterale del prezzo, in corso d’opera e per fatti imprevedibili, in ragione di una area aleatoria fissata oltre il 10% del valore dell’opera, soglia oltre la quale si entra in area di rischio consentito, cioè dell’alea.
Nel caso in cui durante i lavori del eco o sisma bonus 110%, per effetti di aumento del costo del personale, o per ingenti aumenti della materia prima il “prestatore d’opera” si trovasse in questa condizione, potrebbe richiedere un importo molto superiore a quanto disposto nel contratto;
Ad esempio se si è determinato per il “cappotto termico” in una detrazione pari a 50.000 euro ad unità abitativa e il prestatore d’opera chiede una revisione del prezzo ponendolo a 70.000 euro a unità abitativa, in quanto se ne rilevano le condizione, accadrebbe quanto segue:
70.000 – 10% (alea) 7.000 uguale 63.000 – 50.000( copertura 110%) uguale 13.000 euro.
Questo sarebbe l’importo che dovrebbe pagare il singolo condomino euro13.000
Quindi avremo un eco bonus al 79%; questo non è quanto la misura eco bonus 110% voleva rappresentare, ma uno svilimento della stessa.
Non è rinviabile un intervento legislativo teso a limitare i continui aumenti della materia prima e congiuntamente un aggiornamento degli importi assegnati, perché oggi sembrano non più sufficienti a rappresentare la volontà di concedere una agevolazione fiscale del 110%.
Inoltre le imprese in grado di effettuare simili interventi sono in numero molto ridotto rispetto alle richiesta e questo non favorisce certo l’economicità della prestazione.
Nell’attesa gli aspetti contrattuali sono decisivi, quindi nella sottoscrizione del contratto dovrebbero essere inclusi:
- La facoltà del committente a “recedere dal contratto” per inadempimento del “prestatore d’opera”;
- Derogare espressamente dall’articolo 1664 del codice civile e stabilire una ragionevole e contenuta oscillazione del prezzo ( Cassazione n.5267/2018) ;
- Riportare la “ratio” della sentenza della “Corte di giustizia europea” dove equipara il condominio, pur nella sua astrattezza, ad un consumatore con espresso riferimento alle clausole vessatorie (causa C-329/19 sentenza del 2 aprile 2020).
Infine appare opportuno far rilevare al lettore che all’interno dell’articolo 1664 del codice civile si afferma che nel caso di una diminuzione del costo dell’opera il committente può chiedere un ribasso della sua controprestazione in denaro.
Vorremmo domandare al legislatore visto che l’ipotetico richiedente è un condomino che la “Corte di giustizia europea” lo equipara, molto opportunamente, ad un “consumatore”, con quali strumenti e con quali conoscenze e competenze potrà, nei fatti, avanzare una simile richiesta all’impresa?
Pertanto possiamo affermare che se una norma, articolo 1664 c.c., prevede la rivedibilità del prezzo unilateralmente per ambedue i contraenti, qualora ne sussistano le condizioni, se una parte, vale a dire il committente, nei fatti, non può applicare la norma perché impossibilitato a determinare quando e in che misura si è determinato il fatto che origina il diritto alla revisione, in questo caso per difetto del prezzo, significa che la prescrizione giuridica non trova una sua piena e compiuta, per quanto astratta, applicabilità.
Si rilevano violazioni del principio di uguaglianza.
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